Ordinanza n. 19/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 145r.d. 3269/1923
- art. 48r.d. 3269/1923
- art. 285r.d. 3269/1923
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 149r.d. 3269/1923
- art. 285Testo unico per la finanza locale. (031U1175)
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 145, comma
terzo, e 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di
registro, e degli artt. 48 e 285 del T.U. per la finanza locale 14
settembre 1931, n. 1175, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 2 maggio 1962 della Corte d'appello di Roma nel
procedimento civile vertente tra Rodolfo Di Giulio e il Comune di Roma,
iscritta al n. 116 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;
2) ordinanza 5 giugno 1962 della Corte d'appello di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Giovanni Orsi e l'Ufficio delle
imposte di consumo del Comune di Tornolo, iscritta al n. 138 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962;
3) ordinanza 26 giugno 1962 del Tribunale di Montepulciano nel
procedimento civile vertente tra Enzo Bernardini e l'Istituto nazionale
gestione imposte di consumo-gestione di Montepulciano, iscritta al
n.143 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nella prima causa si è costituito il Di Giulio, il
quale, a mezzo degli avvocati Giovanbattista Adonnino e Bruno Riitano,
ha dedotto l'illegittimità costituzionale degli artt. 48 e 285 del
T.U. per la finanza locale e dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923,
n. 3269, perché in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione;
che non vi sono state altre costituzioni in giudizio;
Considerato che con le ordinanze suddette è stata proposta
questione di legittimità costituzionale degli artt. 145, comma terzo,
e 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 285 del R.D. 14
settembre 1931, n. 1175, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione;
che questa Corte, con sentenza n. 79 del 30 dicembre 1961 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 149 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di registro; e che non è
necessario dichiarare, nemmeno parzialmente (sentenza n. 86 del 3
luglio 1962), l'illegittimità dell'art. 48 del T.U. per la finanza
locale, il quale si limita a rinviare al predetto art. 149, che estende
le norme per la esazione delle tasse di registro al recupero coattivo
delle imposte di consumo dovute e non pagate e dell'indennità di mora;
che questa stessa Corte, con la citata sentenza n. 86 del 3 luglio
1962, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 145 del R.D. 30 dicemhre 1923, n. 3269;
che, con la su richiamata sentenza n. 86 del 3 luglio 1962, questa
Corte ha dichiarato, inoltre, l'illegittimità costituzionale del
l'art. 285, comma secondo, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175,
per la finanza locale, comma secondo, che è evidentemente, anche
se non specificato nelle ordinanze di rimessione, la parte
dell'articolo che interessa le singole controversie, in quanto è essa
sola che menziona il principio del solve et repete per cui si è
sollevata l'eccezione di legittimità;
che, per effetto di tali sentenze, le indicate disposizioni hanno
cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non possono
avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate come in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte