Ordinanza n. 19/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/02/1984 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 151Codice penale
- art. 174Codice penale
- art. 82Codice della strada
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 102
del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 24 gennaio 1983, il
10 febbraio 1983, il 23 febbraio 1983, il 26 marzo 1983 dal Magistrato
di sorveglianza presso il tribunale di Roma nei procedimenti di
sicurezza instaurati nei confronti di Proietti Enrico, Arena Benito,
Clemeno Gerardo, Guadagnoli Rocco, Senegaglia Roberto, Wiecek Giorgio,
Rippa Orlando, Battistelli Ezio, Giuliani Italo, Alessandri Giuseppe,
iscritte ai nn. da 396 a 402, 409, 423, 424 del registro ordinanze
1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253
dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di
Roma, con le dieci ordinanze - di identico tenore - indicate in
epigrafe dubita che l'art. 102 c.p., in quanto non prevede che la
declaratoria di abitualità (presunta) nel delitto sia subordinata al
previo accertamento giudiziale della pericolosità sociale del
soggetto, contrasti con l'art. 27, terzo comma, Cost.: sostenendo, al
riguardo, che ove tale pericolosità manchi e sia percio
anticipatamente revocata (in ipotesi, a breve distanza di tempo dalla
sua applicazione) la misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione ad
una colonia agricola o a una casa di lavoro conseguente alla
declaratoria di abitualità, quest'ultima produrrebbe solo effetti
"desocializzanti" (quali l'impossibilità di guidare autoveicoli, o di
esercitare il commercio o di godere dei benefici previsti da
provvedimenti di amnistia o di condono: artt. 82 cod. strada, 11
T.U.L.P.S., 151 e 174, ult. cpv., c.p.);
Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata la
questione di costituzionalità dell'art. 102 del codice penale
sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. (sent. n. 168
del 1972) ed ha espressamente riconosciuto "il fondamento razionale
della qualificata presunzione di pericolosità criminale che si esprime
nella abitualità nel delitto (sent. n. 140 del 1982; cfr. anche sent.
n. 139 del 1982);
che il giudice a quo censura l'art. 102 del codice penale, in
riferimento all'art. 27, terzo comma Cost., unicamente per gli effetti
che ne derivano anche quando venga esclusa la persistente pericolosità
criminale del delinquente abituale, con conseguente revoca della misura
di sicurezza; eletti peraltro previsti da disposizioni di legge (artt.
151, ultimo comma e 174 ultimo comma del codice penale; art. 82, primo
comma del codice della strada; art. 11 T.U.L.P.S.) non ricomprese nella
denuncia in esame:
che pertanto la questione, anche a ritenerla ammissibile, deve
essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 102 c.p. sollevata, in riferimento all'art.
27, terzo comma, Cost., dal magistrato di sorveglianza presso il
Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte