Ordinanza n. 19/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 80d.P.R. 634/1972
- art. 32d.P.R. 601/1973
usata come parametro
citata
- art. 45Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, secondo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di
registro) e 32, secondo comma, ultima parte, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promosso con
ordinanza emessa il 29 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di
1° grado di Monza, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno
1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 dicembre 1980 (R.O. n.
465/1981), la Commissione tributaria di primo grado di Monza, su
ricorso proposto da Brusa Ermete, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 47 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
(Disciplina dell'imposta di registro), nonché dell'art. 32, ultima
parte del secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie);
che ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che le censure sono rivolte alla mancata estensione "a
tutte le ipotesi di alloggi economici e popolari" del trattamento
fiscale di cui alle premesse norme;
che:
a) quanto all'art. 80, secondo comma, d.P.R. n. 634/1972,
nella parte che mantiene in vigore le agevolazioni per le
cooperative, non è dato invocare la pretesa violazione dell'art. 3
Cost., presupponente la esistenza di situazioni identiche o quanto
meno omogenee; nella specie, infatti, il trattamento differenziato
trova fondamento nella diversità, dal punto di vista soggettivo, fra
la posizione delle cooperative edilizie e dei loro consorzi - tra
l'altro costituzionalmente protetta ex art. 45 Cost. - e quella degli
enti pubblici e dei Comuni che intervengono nella costruzione di
alloggi economici o popolari;
b) quanto all'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 601, del pari, non sussiste alcun contrasto della norma con
il principio di eguaglianza, giacché le agevolazioni, ivi previste,
non comportano alcuna discriminazione soggettiva, bensì pongono un
ambito di applicazione individuato in base al criterio che gli atti
siano finalizzati alla realizzazione dei programmi pubblici di
edilizia residenziale;
c) quanto, ancora, alla censura di illegittimità delle
predette due norme in riferimento all'art. 47 Cost., nella parte in
cui tale articolo "favorisce l'accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell'abitazione", appartiene alle scelte legislative -
attenendo la norma all'indirizzo generale di politica economica dello
Stato (sent. n. 29 del 1975) - stabilire i modi ed i limiti onde dare
attuazione al suddetto principio, così come in effetti operato con
le richiamate disposizioni agevolative;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) e dell'art. 32, secondo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle
agevolazioni tributarie) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.,
dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza, con l'ordinanza
in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale delle norme di cui al precedente punto del
dispositivo, sollevata, in riferimento all'art. 47 Cost., con la
medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte