Ordinanza n. 19/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/01/1992 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 595/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per
il piano sanitario triennale 1986-88), promosso con ordinanza emessa
il 9 gennaio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile
vertente tra Marta Cappellini e la U.S.L. n. 74 di Milano, iscritta
al n. 492 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da Marta
Cappellini contro la U.S.L. n. 74 di Milano al fine di ottenere il
rimborso della spesa sostenuta per un trattamento sanitario ricevuto
da una struttura privata non convenzionata - trattamento ritenuto
necessario dal medico curante, ma non suscettibile di essere
prestato, da alcuna struttura pubblica o privata convenzionata - il
Pretore di Milano, con ordinanza in data 9 gennaio 1991, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 32
della Costituzione, dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595
(Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario
triennale 1986-88) "nella parte in cui omette di vincolare le Regioni
a fornire positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessarie,
anche in forma di rimborso qualora esse non siano, o non siano
ancora, erogabili in forma diretta o convenzionata";
che nell'ordinanza in questione viene richiamata la sentenza di
questa Corte n. 992 del 1988, al fine di richiedere l'estensione del
principio affermato con tale sentenza - relativo al rimborso delle
spese sostenute per prestazioni di diagnostica specialistica ad alto
costo eseguite presso strutture private non convenzionate dotate in
esclusiva delle apparecchiature necessarie - anche al rimborso delle
spese sostenute presso strutture private non convenzionate in
relazione a prestazioni terapeutiche indispensabili, ma non erogabili
da parte di strutture pubbliche o private convenzionate;
che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per
chiedere che venga dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza
della questione proposta;
che ad avviso della difesa statale l'inammissibilità della
questione dovrebbe, in particolare, discendere dal fatto che
nell'ordinanza relativa si avanza alla Corte costituzionale la
richiesta di una sentenza "addittiva" pur in assenza "di uno dei
presupposti necessari perché una pronuncia addittiva possa aversi, e
cioè per mancanza della unicità della soluzione raggiungibile
mediante lo strumento del giudizio costituzionale", mentre
l'infondatezza della stessa questione dovrebbe in primo luogo
derivare dal fatto che "la domanda di prestazioni sanitarie per le
sue dimensioni, per la sua variabilità e per la sempre maggiore
onerosità delle nuove tecnologie non può oggettivamente essere
integralmente soddisfatta dai servizi sanitari offerti dalla
collettività organizzata", non risultando, d'altra parte, garantito
dall'art. 32 della Costituzione un diritto soggettivo a prestazioni
sanitarie illimitate;
Considerato che la questione in esame difetta di rilevanza ai fini
della decisione del processo a quo, dal momento che detta questione,
nei termini in cui viene prospettata, si collega, comunque, alla
necessità di un successivo intervento normativo da parte della
Regione diretto a disciplinare le modalità per accedere alla
prestazione terapeutica e per ottenere il rimborso, totale o
parziale, della spesa sostenuta;
che la previsione di tali modalità, anche nell'ipotesi in cui
venisse introdotto - così come richiesto dall'ordinanza di rinvio -
un vincolo a provvedere a carico della Regione, non è tale da dar
luogo ad una soluzione univoca in ordine ai modi, ai tempi, alle
misure ed ai controlli connessi al rimborso, ma offre la possibilità
di soluzioni differenziate, nel cui ambito la scelta deve ritenersi
riservata alla discrezionalità del legislatore regionale;
che, pertanto, la questione si presenta manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza ed in quanto diretta a
ottenere una sentenza di tipo addittivo pur in assenza di una
soluzione obbligata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme
per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale
1986-88), nella parte in cui omette di vincolare le Regioni a fornire
positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessarie, anche in
forma di rimborso, qualora esse non siano, o non siano ancora,
erogabili in forma diretta o convenzionata, questione sollevata, con
riferimento all'art. 32 della Costituzione, dal Pretore di Milano con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte