Ordinanza n. 19/2001
Altra decisione · depositata il 23/01/2001 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 549/1995
- art. 6legge 669/1996
usata come parametro
citata
- art. 22legge 133/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205,
206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art.
6, comma 6-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669
(Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile
a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997),
convertito in legge 28 gennaio 1997, n. 30, promosso con ordinanza
emessa il 16 febbraio 1999 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti
proposti dal sindacato SIPDAD ed altri contro il Ministero delle
finanze ed altri, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 - 1ª serie
speciale - dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione del sindacato SIPDAD nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che - nel corso di due appelli cautelari proposti per la
sospensione dell'esecuzione del bando di concorso relativo alla prova
selettiva per l'accesso ai corsi di riqualificazione per la copertura
di posti nella nona qualifica funzionale di personale
dell'Amministrazione finanziaria (Dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette) - il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il
16 febbraio 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97,
primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), come modificato dall'art. 6, comma 6-bis del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria,
finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza
pubblica per l'anno 1997), convertito in legge 28 gennaio 1997,
n. 30, "nella parte ancora in vigore dopo la sentenza della Corte
costituzionale 4 gennaio 1999, n. 1";
che il giudice a quo ripropone (ritrascrivendone i motivi) la
medesima questione già sollevata con ordinanza emessa il 5 maggio
1998 (iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1998) e decisa, con
la citata sentenza, nel senso della illegittimità costituzionale
delle norme oggetto anche del presente scrutinio, "limitatamente alle
procedure di riqualificazione per l'accesso alla settima qualifica
funzionale";
che, secondo il rimettente, se le ragioni connesse ai limiti
oggettivi di rilevanza in quel giudizio non consentono di estendere
alla fattispecie il dictum della Corte, tuttavia l'identità della
ratio decidendi porta a ritenere non manifestamente infondati gli
stessi dubbi di incostituzionalità delle denunciate disposizioni,
anche in relazione alle procedure di riqualificazione per l'accesso
alle altre qualifiche funzionali (e segnatamente alla nona);
che, infatti - continua il Consiglio di Stato -,
l'istituzione di procedimenti di "riqualificazione" del personale
(consistenti in una prova scritta, in un corso ed in una prova finale
teorico-pratica), riservati ai dipendenti in servizio, per la
copertura di tutti i posti disponibili nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione finanziaria (livelli dal V al IX), risultano
lesivi:
a) dell'art. 97, primo e terzo comma, Cost., per la
violazione della regola del pubblico concorso ed il pregiudizio
arrecato al buon andamento della pubblica amministrazione dalla
previsione della copertura di tutti i posti disponibili mediante un
reclutamento interno;
b) dell'art. 3 Cost., per la difformità di regime
giuridico rispetto all'accesso ai profili professionali nelle altre
amministrazioni dello Stato;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di
manifesta infondatezza della sollevata questione;
che si è costituito il SIPDAD (Dirstat Finanza - Settore
dogane), chiedendo la declaratoria di fondatezza della sollevata
questione.
Considerato che, successivamente alla proposizione dell'odierno
incidente di costituzionalità, le denunciate disposizioni sono
state, in più punti, direttamente modificate dall'art. 22, comma 1,
della legge 13 maggio 1999, n. 133 (emanato proprio in seguito alla
sentenza n. 1 del 1999 di questa Corte);
che, in particolare, tale normativa sopravvenuta prevede, tra
l'altro, che:
a) la copertura dei posti, attraverso le procedure di
riqualificazione in argomento sia limitata a non oltre il settanta
per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 nelle qualifiche
interessate dalle procedure medesime (art. 3, comma 205);
b) a conclusione dei corsi, i candidati vengano sottoposti
ad una prova d'esame (art. 3, comma 206, lettera e);
c) i candidati che abbiano superato la sola prova selettiva
iniziale non possano più essere utilizzati, neppure
provvisoriamente, presso l'ufficio di destinazione e con le funzioni
ed il trattamento economico inerenti al relativo profilo superiore
(art. 3, comma 207);
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso
sulle denunciate disposizioni, e dunque il giudice a quo deve
procedere ad una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza
della sollevata questione, anche perché il comma 2 del citato art.
22 stabilisce che gli atti ed i procedimenti svolti nelle procedure
di selezione già avviate sono fatti salvi e modificati di diritto in
conformità a quanto disposto dal precedente comma 1;
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti
al giudice medesimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte