Ordinanza n. 190/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 72legge 685/1975
- art. 80legge 685/1975
usata come parametro
citata
- art. 71legge 685/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80
della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza) promosso con ordinanza emessa il 23 marzo
1982 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di
Quaglia Michele, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 1983;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 in
relazione agli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, nella
parte in cui tale complesso normativo sottopone a sanzione penale
l'importazione di modica quantità di sostanze stupefacenti e
psicotrope, prevedendo una pena edittale uguale a quella comminata per
l'importazione di quantità non modica, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Considerato che identica questione è stata dichiarata
manifestamente infondata con ordinanza n. 231/1982.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte