Ordinanza n. 190/1989
Altra decisione · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 880/1986
usata come parametro
citata
- art. 12d.l. 70/1988
- art. 11d.l. 70/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle
successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile
1988 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Novara sul
ricorso proposto da Maulini Luciano ed altra contro l'Ufficio del
Registro di Verbania, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1988
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima
serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di Novara,
nel corso del giudizio tributario promosso da Maulini Luciano e
Maulini Gisella, con ordinanza del 18 aprile 1988 (R.O. n. 447 del
1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986 n. 880, in riferimento agli
artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, che esclude l'applicazione dei
criteri di determinazione del valore degli immobili previsti
dall'art. 8 della stessa legge, per le successioni apertesi prima del
1° luglio 1986;
che la Commissione ha osservato che, mentre per l'imposta di
registro l'art. 79 del d.P.R. n. 131 del 1986 stabiliva doversi
applicare le nuove disposizioni più favorevoli ai contribuenti anche
per atti anteriori all'entrata in vigore dello stesso d.P.R. (e
purché pendesse ancora una controversia o l'Amministrazione
finanziaria non fosse ancora decaduta dall'azione), il denunciato
art. 11 della legge n. 880 del 1986 ha escluso, ai fini dell'imposta
sulle successioni, tale efficacia retroattiva; e ciò con la triplice
conseguenza: a) che l'ammontare dell'imposta di successione varia a
seconda del momento della morte del de cuius, così discriminandosi
accidentalmente, e perciò irragionevolmente, i contribuenti (v.
artt. 3 e 53 della Costituzione); b) che l'Amministrazione
finanziaria non possa comportarsi imparzialmente, dovendo valutare
diversamente lo stesso bene a seconda che si tratti di imposta di
registro o di successione (art. 97 della Costituzione); c) che,
stante il disposto dell'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo
il quale per la valutazione dei beni ai fini dell'imposta di registro
deve aversi riguardo "ai trasferimenti a qualsiasi titolo...
anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto (scil.:
tassato)", e, restando così incerto se debba farsi riferimento ai
trasferimenti tra vivi o a causa di morte, vi sarebbe un'ulteriore
dimostrazione dell'irragionevolezza della norma impugnata.
Considerato che l'art. 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70
(come modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154)
ha aggiunto all'art. 11 il comma 1 bis, in base al quale le
disposizioni previste dall'art. 8 della legge n. 880 del 1986 si
applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in
essere anteriormente al 1° luglio 1986, per le quali non sia già
intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile;
che, quindi, si impone la restituzione degli atti alla
Commissione Tributaria remittente perché riesamini la rilevanza
della questione sollevata alla stregua della nuova legge.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di
secondo grado di Novara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte