Ordinanza n. 190/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo e
secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 28 maggio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di
Scardino Antonio ed altri, iscritta al n. 581 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 406, primo e secondo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa
prorogare il termine di cui all'art. 405 dello stesso codice, o
concedere ulteriori proroghe, anche se la richiesta di proroga sia
formulata dal pubblico ministero dopo la scadenza del termine stesso
o di quello prorogato, deducendo la violazione:
a) dell'art. 112 della Costituzione, in quanto la disposizione
impugnata limita "con previsioni di decadenza l'attività del P.M.
nell'esecuzione dell'esercizio dell'azione" penale;
b) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, giacché "la
posizione di limiti al potere autorizzatorio del Giudice per il caso
di scadenza del termine" finisce "col sottoporre a disparità di
trattamento casi identici, laddove un P.M. sia rispettoso del termine
in parola ed altro non lo sia"; e ciò, aggiunge il rimettente, a
prescindere dalla circostanza che si sottrae "al sindacato del GIP la
mancata effettuazione di ulteriori atti di indagine laddove
artatamente fosse stato fatto decorrere inutilmente il termine di cui
all'art. 406 c.p.p. e fosse inevitabile lo sbocco
dell'archiviazione";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la previsione di specifici limiti temporali per lo
svolgimento delle indagini preliminari è frutto di una precisa
scelta del legislatore vòlta a soddisfare, da un lato, la
"necessità di imprimere tempestività alle investigazioni" e,
dall'altro, "di contenere in un lasso di tempo predeterminato la
condizione di chi a tali indagini è assoggettato" (v. sentenza n.
174 del 1992 e ordinanza n. 222 del 1992);
che, essendo l'attività di indagine destinata unicamente a
consentire al pubblico ministero di assumere le determinazioni
inerenti all'esercizio dell'azione penale, non v'è contraddizione
alcuna "tra la previsione di un termine entro il quale deve essere
portata a compimento l'attività di indagine e il precetto sancito
dall'art. 112 della Costituzione, non essendo quel termine, in sé e
per sé considerato, un fattore che sempre e comunque è
astrattamente idoneo a turbare le determinazioni che il pubblico
ministero è chiamato ad assumere al suo spirare, cosicché
l'eventuale necessità di svolgere ulteriori atti di investigazione
viene a profilarsi unicamente come ipotesi di mero fatto" (v.
ordinanza n. 48 del 1993), che, per di più, ammette soluzioni
complementari all'interno del sistema;
che alla stregua delle riferite considerazioni, le censure del
giudice a quo si rivelano, dunque, palesemente prive di fondamento,
non sottacendosi il rilievo che la soluzione additiva che il
rimettente mostra di perseguire genererebbe la paradossale
conseguenza di affidare alle incontrollate scelte del pubblico
ministero il potere di stabilire il momento in cui formulare la
richiesta di proroga del termine, così determinando, da un lato, la
sostanziale vanificazione dell'intera disciplina e, dall'altro, la
possibile stasi del procedimento per un tempo indefinito;
e che, di conseguenza la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 406, primo e secondo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 112 e 3 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte