Ordinanza n. 190/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22,
del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 dal giudice per le
indagini preliminari presso la pretura circondariale di Cremona nel
procedimento penale a carico di Gabriella Bertoli, iscritta al n.
1374 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno
1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 nel corso di
un procedimento penale promosso con l'imputazione di contravvenzione
al divieto di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle
rampe o sugli svincoli delle autostrade, il giudice per le indagini
preliminari presso la pretura circondariale di Cremona, in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada
(approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui
prevede che all'accertamento del reato segua la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
per un periodo da sei a ventiquattro mesi, anche quando il fatto sia
commesso senza che si determini alcuna situazione di pericolo, mentre
la sospensione della patente è prevista per un periodo inferiore per
la violazione, nelle stesse aree, di altre norme che disciplinano la
circolazione stradale (art. 222 del codice della strada), quando
derivino danni alle persone (lesioni personali colpose e omicidio
colposo);
che il giudice rimettente ritiene che la durata minima della
sospensione della patente (sei mesi) sia eccessiva e palesemente
arbitraria, giacché non sarebbe giustificato il differente
trattamento sanzionatorio rispetto a quello previsto per condotte
che, violando altre norme della circolazione, pur cagionando la
lesione di beni costituzionalmente protetti (la salute o la vita
della persona) sono sanzionate con la sospensione della patente per
una durata più breve (minimo quindici giorni, nel caso di lesione
personale colposa lieve, due mesi per omicidio colposo);
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che, richiamando una precedente decisione di
non fondatezza per un'identica questione (sentenza n. 373 del 1996),
ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile.
Considerato che una identica questione è stata dichiarata non
fondata con la sentenza n. 373 del 1996 e manifestamente infondata
con l'ordinanza n. 89 del 1997;
che, difatti, non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive
del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni
(sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995);
che, in ogni caso, il raffronto tra trattamenti sanzionatori
diversi, per verificare se sia rispettato il limite della
ragionevolezza, non può essere compiuto considerando, quale termine
di comparazione nelle fattispecie indicate dal giudice rimettente,
esclusivamente uno degli elementi sanzionatori (la sanzione
amministrativa della sospensione della patente) separato dalla pena
principale cui accede;
che l'ordinanza di rimessione non introduce profili o argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte, sicché la
questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada
(approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari presso la pretura circondariale di Cremona con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte