Ordinanza n. 190/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1998 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 345/1995
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettera b), del d.-l. 9 agosto 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in
materia di accertamento con adesione del contribuente per anni
pregressi), convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre
1995, n. 427, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1997 dalla
Commissione tributaria provinciale di Cagliari, sul ricorso proposto
da Miglior Dario contro l'ufficio IVA di Cagliari, iscritta al n.
843 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 28 aprile 1997 (r.o. n. 843 del
1997), la Commissione tributaria provinciale di Cagliari - nel corso
di un giudizio promosso da Miglior Dario avverso un avviso di
accertamento emesso dall'ufficio IVA di Cagliari - ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.-l. 9 agosto
1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con
adesione del contribuente per anni pregressi), convertito, con
modificazioni, nella legge 18 ottobre 1995, n. 427;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata,
fissando - in materia di accertamento con adesione del contribuente
per anni pregressi (c.d. concordato di massa) - il termine del 20
maggio 1995, entro il quale la notifica di un processo verbale di
constatazione con esito positivo costituisce causa ostativa alla
definizione dell'accertamento, sarebbe lesiva del principio di
uguaglianza, per la disparità di trattamento, senza una ragione
logica, tra cittadini "verificati" prima del 20 maggio 1995 e quelli
"verificati" in data successiva;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che, come questa Corte ha già affermato, il termine
suddetto, quale limite per l'attività di accertamento, preclusiva
dell'accesso alla particolare forma di definizione del rapporto con
il fisco, è stato introdotto dalla legge, individuandolo in una data
già scaduta al momento della emanazione della legge stessa, per
evitare che la mancanza di qualsiasi termine, per l'attività
accertativa dell'amministrazione, consentisse alla stessa -
attraverso l'attivazione sine die di procedimenti finalizzati
all'accertamento - di esercitare, a sua discrezione, un potere di
esclusione dalla definizione del rapporto tributario con le peculiari
modalità di cui trattasi (sentenza n. 294 del 1997);
che, pertanto, è stata ritenuta non fondata la questione di
legittimità costituzionale della disposizione denunciata sotto il
profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che
essa tende a garantire l'imparzialità dell'amministrazione nei
confronti dei contribuenti e, quindi, in definitiva, a realizzare
quel principio di parità di trattamento che la Corte ha ritenuto, in
più occasioni, non inciso da norme che condizionino i provvedimenti
di definizione agevolata dei rapporti con il fisco ad atti
amministrativi già intervenuti al momento dell'entrata in vigore
della legge che li contempla;
che, non essendo stati dedotti, nel presente giudizio, profili
sostanzialmente nuovi o diversi, tali da indurre a diverso avviso, la
questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.-l. 9 agosto
1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con
adesione del contribuente per anni pregressi), convertito, con
modificazioni, nella legge 18 ottobre 1995, n. 427, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria provinciale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte