Corte costituzionale

Ordinanza n. 190/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1999 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2,

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della

finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23

ottobre 1992, n. 421), e 52, ultimo comma, primo periodo, del decreto

del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione

del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di

registro), in relazione agli artt. 34, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione

del testo unico delle imposte sui redditi), 10 del decreto

legislativo 8 aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo

catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione

e funzionamento delle Commissioni censuarie) e 29 del decreto del

Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione

del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano),

promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1997 dalla Commissione

tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto dalla SICAMB s.p.a.

(Soc. Ital. Costruz. Aeronautica Martin Baker) contro UTE di Latina,

iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione della SICAMB s.p.a. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Roma, con

ordinanza emessa il 4 marzo 1997, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti

territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.

421), nella parte in cui dispone che la determinazione del valore

rappresentativo della base imponibile dell'imposta comunale sugli

immobili avvenga anche per gli immobili a destinazione speciale

(gruppo D) ai quali la rendita catastale è attribuita per stima

diretta, con il sistema dei moltiplicatori fissi di cui al primo

periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

che - secondo quanto è possibile desumere dall'ordinanza di

rimessione - il dubbio di costituzionalità sarebbe originato dal

difetto di specularità tra il coefficiente fisso di moltiplicazione,

stabilito per gli immobili a destinazione speciale in 50 dal d.m. 14

dicembre 1991, ed il saggio di interesse sul valore venale

dell'immobile di volta in volta determinato dall'Ufficio tecnico

erariale ai fini del calcolo della rendita catastale;

che, ad avviso del rimettente, il difetto di specularità tra

coefficiente di moltiplicazione e saggio di interesse determinerebbe

in concreto divergenze, anche di notevole entità, tra il valore

reale del bene, accertato dalla stessa amministrazione finanziaria, e

quello, risultante dall'applicazione del moltiplicatore di 50 alla

rendita catastale, da assumere come base imponibile dell'ICI;

che tali divergenze comporterebbero una distorsione del sistema

tributario tale da violare i principi di eguaglianza e di capacità

contributiva garantiti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto per

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito

l'inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, e ha

comunque concluso, nel merito, per la declaratoria di infondatezza;

che in effetti, secondo l'Avvocatura, il ricorso al sistema dei

moltiplicatori sarebbe imposto, anche per i beni il cui reddito è

determinato per stima diretta, dalla esigenza di individuare, per

molte imposte e per un numero altissimo di contribuenti, un unico

metodo di determinazione della base imponibile.

Considerato che la Commissione tributaria regionale di Roma ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale nel corso di un

giudizio di opposizione all'atto di accertamento della rendita

catastale di un immobile a destinazione speciale;

che in tale giudizio la Commissione rimettente non è chiamata a

fare applicazione delle norme impugnate che riguardano la

determinazione della base imponibile ai soli fini dell'applicazione

dell'imposta comunale sugli immobili;

che nessuna censura è d'altro canto mossa, nemmeno

implicitamente, alle norme - solo richiamate - che stabiliscono la

determinazione della rendita catastale, per gli immobili a

destinazione speciale, con il sistema della stima diretta;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di rilevanza, non spiegando la soluzione di

essa alcuna diretta incidenza nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli

enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421) e 52, ultimo comma, primo periodo, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria regionale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte