Ordinanza n. 190/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1999 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.lgs. 504/1992
- art. 4legge 421/1992
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della
finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421), e 52, ultimo comma, primo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro), in relazione agli artt. 34, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi), 10 del decreto
legislativo 8 aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo
catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione
e funzionamento delle Commissioni censuarie) e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione
del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano),
promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1997 dalla Commissione
tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto dalla SICAMB s.p.a.
(Soc. Ital. Costruz. Aeronautica Martin Baker) contro UTE di Latina,
iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione della SICAMB s.p.a. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Roma, con
ordinanza emessa il 4 marzo 1997, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), nella parte in cui dispone che la determinazione del valore
rappresentativo della base imponibile dell'imposta comunale sugli
immobili avvenga anche per gli immobili a destinazione speciale
(gruppo D) ai quali la rendita catastale è attribuita per stima
diretta, con il sistema dei moltiplicatori fissi di cui al primo
periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
che - secondo quanto è possibile desumere dall'ordinanza di
rimessione - il dubbio di costituzionalità sarebbe originato dal
difetto di specularità tra il coefficiente fisso di moltiplicazione,
stabilito per gli immobili a destinazione speciale in 50 dal d.m. 14
dicembre 1991, ed il saggio di interesse sul valore venale
dell'immobile di volta in volta determinato dall'Ufficio tecnico
erariale ai fini del calcolo della rendita catastale;
che, ad avviso del rimettente, il difetto di specularità tra
coefficiente di moltiplicazione e saggio di interesse determinerebbe
in concreto divergenze, anche di notevole entità, tra il valore
reale del bene, accertato dalla stessa amministrazione finanziaria, e
quello, risultante dall'applicazione del moltiplicatore di 50 alla
rendita catastale, da assumere come base imponibile dell'ICI;
che tali divergenze comporterebbero una distorsione del sistema
tributario tale da violare i principi di eguaglianza e di capacità
contributiva garantiti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto per
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito
l'inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, e ha
comunque concluso, nel merito, per la declaratoria di infondatezza;
che in effetti, secondo l'Avvocatura, il ricorso al sistema dei
moltiplicatori sarebbe imposto, anche per i beni il cui reddito è
determinato per stima diretta, dalla esigenza di individuare, per
molte imposte e per un numero altissimo di contribuenti, un unico
metodo di determinazione della base imponibile.
Considerato che la Commissione tributaria regionale di Roma ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale nel corso di un
giudizio di opposizione all'atto di accertamento della rendita
catastale di un immobile a destinazione speciale;
che in tale giudizio la Commissione rimettente non è chiamata a
fare applicazione delle norme impugnate che riguardano la
determinazione della base imponibile ai soli fini dell'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili;
che nessuna censura è d'altro canto mossa, nemmeno
implicitamente, alle norme - solo richiamate - che stabiliscono la
determinazione della rendita catastale, per gli immobili a
destinazione speciale, con il sistema della stima diretta;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza, non spiegando la soluzione di
essa alcuna diretta incidenza nel giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli
enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421) e 52, ultimo comma, primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria regionale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte