Ordinanza n. 190/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 281/1970
- art. 4legge 158/1990
usata come parametro
- art. 120Costituzione
- art. 9legge 217/1983
- art. 30legge 217/1983
citata
- art. 11legge 158/1990
- art. 41legge 217/1983
- art. 117legge 217/1983
- art. 41legge 158/1990
- art. 117legge 158/1990
- art. 9legge 158/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma
1; 6, commi 1, lettera g), e 3; e 8, commi 4 e 6, della legge della
Regione Emilia-Romagna 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle
attività delle agenzie di viaggio e turismo) e della Voce 23 della
tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230
(Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali
ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come
sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), promosso
con ordinanza emessa il 18 ottobre 2000 dal Tribunale amministrativo
regionale dell'Emilia-Romagna, iscritta al n. 500 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione della parte privata del giudizio
principale;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che nel corso del giudizio promosso dalla agenzia di
viaggi H.I.T. - Holding Italiana Turismo S.p.a. nei confronti della
Regione Emilia-Romagna e delle Province di Ferrara e di Bologna, per
ottenere l'annullamento di due note di dette Province datate,
rispettivamente, 19 e 24 maggio 1999, con le quali era stata
rigettata la richiesta di autorizzazione ad operare nei rispettivi
territori provinciali "anche senza il rispetto di tutti gli
adempimenti previsti per le filiali di agenzie di viaggio" dalla
legge della Regione Emilia-Romagna 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina
delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), il Tribunale
amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, con ordinanza in data
18 ottobre 2000, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli articoli 5, comma 1; 6, commi 1, lettera g), e
3; e 8, commi 4 e 6, della citata legge regionale, deducendone il
contrasto con gli artt. 41, 117, in relazione all'art. 9 della legge
17 maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per
il potenziamento e la qualificazione dell'offerta giuridica), e 120
della Costituzione, nonché con gli artt. 30, 52 e 59 del trattato
dell'Unione europea;
che con la medesima ordinanza il Tribunale amministrativo
regionale dell'Emilia-Romagna ha sollevato altresì questione di
legittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al
decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della
tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3
della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della
legge 14 giugno 1990, n. 158), in riferimento agli artt. 11, 41, 117,
in relazione all'art. 9 della legge n. 217 del 1983, e 120 della
Costituzione;
che il remittente premette in fatto che, essendo intervenuta
la sentenza di questa Corte n. 362 del 1998, la ricorrente, che
svolge attività di agenzia di viaggi in forza di autorizzazione
rilasciata dalla Provincia di Parma, aveva comunicato alle Province
di Bologna e Ferrara che non si considerava più tenuta, per
esercitare la propria attività anche in quei territori provinciali,
a munirsi di ulteriori autorizzazioni, né a versare ulteriori
depositi cauzionali, né a corrispondere una nuova tassa di
concessione, né ad assumere, o mantenere, un direttore tecnico
addetto in via esclusiva alle singole filiali;
che con le note impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale sia la Provincia di Ferrara che quella di Bologna avevano
respinto tali pretese, richiamando le disposizioni, all'epoca ancora
vigenti, della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23, che
assoggettavano ad autorizzazione regionale e ai connessi adempimenti
anche l'apertura di filiali di agenzie principali già autorizzate;
che, in particolare le disposizioni della legge della Regione
Emilia-Romagna n. 23 del 1997 che, ad avviso del giudice a quo,
avendo contenuto analogo a quelle della legge della Regione Lombardia
16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi
concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle
agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province) dichiarate
costituzionalmente illegittime da questa Corte con la citata sentenza
n. 362 del 1998, incorrerebbero nelle medesime censure di
illegittimità costituzionale, sarebbero le seguenti:
art. 5, comma 1, nella parte in cui assoggetta ad
autorizzazione anche le filiali delle agenzie di viaggio e turismo;
art. 6, comma 1, lettera g), nella parte in cui prevede che
nell'autorizzazione venga annotato il carattere di agenzia principale
ovvero di filiale o succursale;
art. 6, comma 3, nella parte in cui regola le modificazioni
dell'autorizzazione rilasciata alle filiali;
art. 8, commi 4 e 6, nella parte in cui prevede che il
direttore tecnico debba prestare la propria opera professionale alle
dipendenze di una sola agenzia o filiale o succursale;
che la Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo
22 giugno 1991, n. 230, è censurata nella parte in cui stabilisce
che le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie di
viaggio aventi la sede principale in altra Regione, sono tenute a
munirsi di distinta licenza ed a pagare la relativa tassa di
concessione regionale;
che si è costituita in giudizio la parte privata del
giudizio principale, insistendo per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, con
argomentazioni che ricalcano quelle contenute nell'ordinanza di
rimessione;
che in prossimità della camera di consiglio la parte privata
ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ricorda che
questa Corte con la sentenza n. 339 del 2001 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di leggi della
Regione Veneto e della Regione Abruzzo, del tutto analoghe a quelle
oggetto del presente giudizio.
Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione,
questa Corte, con la sentenza n. 339 del 2001, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata
al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della
tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3
della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della
legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui prevede che le
filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra
Regione, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente
pagamento della relativa tassa di concessione regionale;
che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
avente ad oggetto la citata disposizione;
che, in ordine alle censure che investono le surrichiamate
disposizioni della legge regionale n. 23 del 1997, devono essere
restituiti gli atti al giudice remittente per una nuova valutazione
della rilevanza, essendo stata approvata e promulgata la legge della
Regione Emilia-Romagna 10 dicembre 2001, n. 46 (Modifiche alla legge
regionale 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attività delle
agenzie di viaggio e turismo"), attualmente in vigore, la quale ha
innovato alla disciplina delle filiali delle agenzie di viaggio e
turismo sotto tutti i profili che il tribunale amministrativo
regionale ha sottoposto all'esame di questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al
decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della
tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3
della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della
legge 14 giugno 1990, n. 158), sollevata, in riferimento agli
articoli 11, 41, 117, in relazione all'articolo 9 della legge
17 maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per
il potenziamento e la qualificazione dell'offerta giuridica), e 120
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) Ordina la restituzione al Tribunale amministrativo regionale
dell'Emilia-Romagna degli atti relativi alla questione di
legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1; 6, commi 1,
lettera g), e 3; e 8, commi 4 e 6, della legge della Regione
Emilia-Romagna 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività
delle agenzie di viaggio e turismo).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte