Ordinanza n. 191/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1975 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 2/1973
- art. 4d.l. 2/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del
d.l. 22 gennaio 1973, n. 2 (Provvidenze a favore delle popolazioni dei
comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del
dicembre 1972 e del gennaio 1973), convertito in legge 23 marzo 1973,
n. 36, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1973 dal pretore di
Siracusa nel procedimento penale a carico di Ruggeri Gaetano, iscritta
al n. 229 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.
Visto l'atto d'intento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che, secondo l'ordinanza di rimessione, gli articoli di
cui al detto decreto sono in contrasto con gli artt. 3,24, primo comma,
e 101 della Costituzione, in quanto, nel disporre la sospensione dei
termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali,
in favore degli abitanti dei comuni della Sicilia e della Calabria
colpiti dalle calamità naturali verificatesi nel settembre 1971,
dicembre 1972 e gennaio e febbraio 1973, non avrebbero fatto
riferimento alla data degli eventi calamitosi per stabilire l'inizio
della anzidetta sospensione, con la conseguenza che questa avrebbe
avuto in tutti i casi una medesima, assai lunga, durata compresa tra la
data di entrata in vigore del decreto e quella terminale massima in
esso indicata nel 25 luglio 1974: il che avrebbe importato un
trattamento uguale in situazioni tra loro differenziate e determinato
la violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e
della stessa tutela giurisdizionale;
Considerato invece che nell'art. 4 del decreto legge di che
trattasi è stabilito che nei decreti da emanarsi dal Presidente della
Repubblica per indicare i comuni colpiti, la durata del periodo di
sospensione dei termini, non superiore a 18 mesi dall'entrata in vigore
del decreto legge, doveva essere determinata in relazione alla
situazione verificatasi nelle diverse località per effetto degli
eventi calamitosi;
Considerato perciò che la norma impugnata non ha omesso, nel
commettere al potere esecutivo le formulazioni delle norme di
dettaglio, di precisare i criteri che dovevano presiedere alla
diversificata normativa concernente, nei vari casi, l'inizio e la
durata della sospensione dei termini di che trattasi e che, ove quel
potere non vi si fosse attenuto, la competenza a decidere in proposito
in relazione al giudizio di merito, sarebbe del giudice ordinario;
che pertanto va dichiarata la manifesta infondatezza della
questione proposta.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2
(convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, ed avente per oggetto
provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della
Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973):
questione, con l'ordinanza in epigrafe proposta in riferimento agli
artt. 3, 24, primo comma, e 101 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte