Ordinanza n. 191/1982
Altra decisione · depositata il 17/11/1982 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 117r.d.l. 1933/1938
usata come parametro
citata
- art. 39legge 689/1981
- art. 117legge 4/1929
- art. 8legge 4/1929
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 117 del
r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933 (Riforma delle leggi sul lotto
pubblico) promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1976 dal
Tribunale di Torino, nel procedimento penale a carico di Catalioto
Armando, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che all'imputato nel processo dinanzi al Tribunale di
Torino venne contestata la contravvenzione di cui all'art. 117 del
summenzionato r.d.l. n. 1933 del 1938 concernente la "riforma delle
leggi sul lotto pubblico" (e all'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n.
4, recante "norme generali per la repressione delle violazioni delle
leggi finanziarie") ' "per avere, con più azioni commesse in
esecuzione della medesima risoluzione criminosa, esercitato
clandestinamente su pubblica piazza il gioco della piccola riffa e
precisamente il gioco della tombola", così violando il suddetto art.
117, a sensi del quale "è proibita la riffa offerta al pubblico, fatta
mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle
estrazioni del lotto pubblico" e "colui che offre la riffa è punito
con l'ammenda da lire 5 mila a lire 50 mila";
che il giudice a quo, premessa l'affermazione dell'appartenenza
della contravvenzione in parola alle violazioni in materia finanziaria,
ha dubitato della legittimità costituzionale del sopra trascritto art.
117, sollevando apposita questione, in quanto la configurazione come
reato finanziario, sia pur solo contravvenzionale, dell'esercizio della
riffa mirerebbe a tutelare il monopolio dello Stato relativamente al
gioco del lotto, e pertanto contrasterebbe con l'art. 43 Cost., il
quale, infatti, riconosce alla legge il potere di "riservare
originariamente o trasferire... allo Stato... determinate imprese o
categorie di imprese" solo "a fini di utilità generale", e
precisamente solo se "si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a
fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale";
considerato che, posteriormente all'ordinanza in epigrafe, si sono
succedute e sono entrate in vigore leggi che hanno profondamente e
variamente ridisciplinato il sistema sanzionatorio, e che tra queste è
compresa la legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 39 dispone che
"non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in
materia finanziaria punite con la sola ammenda";
che, occorrendo conseguentemente valutare la dedotta illegittimità
costituzionale alla stregua della sopravvenuta e surriportata norma,
gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perché proceda ad un nuovo
esame della rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, affinché
proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 117 del r.d.l. 19 ottobre 1938,
n. 1933 (riforma delle leggi sul lotto pubblico), sollevata in
riferimento all'art. 43 Cost. con l'ordinanza in epigrafe, tenendo
conto della sopravvenuta norma, di cui all'art. 39 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE
ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte