Ordinanza n. 191/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Riscossione delle imposte dirette),
promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dal Pretore di
Francavilla Fontana nel procedimento civile vertente tra Passiatore
Vita e l'Esattoria Imposte Dirette di Francavilla Fontana, iscritta
al n. 474 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno
1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Francavilla Fontana, nel procedimento
civile tra Passiatore Vita ed Esattoria Comunale Imposte Dirette di
Francavilla Fontana, con ordinanza del 3 maggio 1988 (R.O. n. 474 del
1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 52, comma secondo, lettera b), del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, nella parte in cui non prevede la legittimazione del
coniuge del contribuente a proporre opposizione all'esecuzione sui
mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, se non
costituiti in dote con atto anteriore alla dichiarazione annuale e
alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la disparità
di trattamento che si verifica tra coniugi e per il diniego del
diritto di difesa;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso perché la questione sia dichiarata manifestamente
infondata, non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi da quelli
che sono stati posti a base della questione di legittimità
costituzionale della stessa norma dichiarata infondata (sentenza n.
42 del 1964) e, successivamente, manifestamente infondata (ordinanze
283 del 1984; n. 36 del 1974; n. 51 del 1971; n. 106 e 105 del 1964).
Considerato che questa Corte, con le suddette decisioni, ha
dichiarato prima infondata e poi manifestamente infondata la stessa
questione di legittimità costituzionale;
che non vi è ragione di mutare le decisioni, non essendo stati
dedotti motivi nuovi e diversi;
che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della
questione sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b) del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Riscossione delle imposte dirette), in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal
Pretore di Francavilla Fontana con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte