Ordinanza n. 191/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 582, secondo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 luglio
1992 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone nel
procedimento penale a carico di Guerini Alessandro, iscritta al n.
727 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità dell'art. 582, secondo comma, del codice penale, in
quanto, prevedendo la perseguibilità a querela "per un delitto
commesso con dolo", irragionevolmente stabilisce una disciplina
diversa rispetto a quella dettata dall'art. 590, quinto comma, dello
stesso codice che, riferendosi ad un delitto colposo e per il quale
la colpa resta integrata dalla "violazione di norme che configurano
una situazione di pericolo e non necessariamente di danno", prevede
invece la relativa procedibilità d'ufficio;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in
quanto il giudice a quo sollecita una pronuncia vòlta ad introdurre
un regime penale deteriore rispetto a quello vigente per il reato in
ordine al quale procede, o infondata;
Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata
dall'Avvocatura Generale dello Stato non può essere accolta in
quanto l'accoglimento presupporrebbe la soluzione del problema,
tuttora controverso nell'interpretazione della giurisprudenza e della
dottrina, circa la natura processuale o sostanziale della querela ed
in particolare circa gli effetti della sopravvenuta procedibilità a
querela sui procedimenti penali in corso;
che nel merito i rilievi del giudice a quo sono privi di
qualsiasi fondamento giacché, come puntualmente rilevato
dall'Avvocatura, il rimettente, nell'evocare a raffronto la
disciplina della procedibilità stabilita per il reato previsto
dall'art. 590 del codice penale, ha omesso di considerare che anche
le lesioni personali colpose lievi o lievissime, ancorché
conseguenti a violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, sono punibili a querela della persona offesa;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 582, secondo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte