Ordinanza n. 191/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/06/1996 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 324, sesto
comma, e 309, decimo comma, del codice di procedura penale promosso
con ordinanza emessa il 13 maggio 1995 dal Tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Angelo Micozzi, iscritta al n. 482
del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, giudice di rinvio nel
procedimento di riesame del sequestro probatorio di un immobile in
danno di Angelo Micozzi, indagato per violazioni edilizie, con
ordinanza del 13 maggio 1995, ha sollevato questione di
costituzionalità dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura
penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, interpretato
dalla Cassazione nel senso che non è consentito al tribunale, in
sede di riesame, integrare mediante ulteriore termine quello
inferiore a tre giorni liberi dalla notifica dell'avviso, nonché,
dell'art. 309, primo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella
parte in cui non prevede che la Corte di cassazione dichiari la
perdita di efficacia della misura coercitiva quando annulla, perché
emanata all'esito di giudizio affetto da nullità, l'ordinanza di
conferma della stessa misura da parte del tribunale in sede di
riesame;
che, rispetto all'art. 324, sesto comma, il giudice rimettente
premette che la Cassazione ha annullato, con rinvio, l'ordinanza
confermativa del sequestro per violazione del termine libero di tre
giorni e che, secondo il principio di diritto cui è vincolato, è
necessaria la decorrenza ex novo del termine libero ed è
insufficiente la sua integrazione;
che, secondo il giudice a quo l'interpretazione vincolante
fornita dalla Cassazione, diversa da quella prevalente,
contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della
ragionevolezza, apparendo irrazionale che un termine effettivo
superiore a tre giorni, per effetto della proroga, sia ritenuto
lesivo del diritto di difesa;
che, rispetto all'art. 309, decimo comma, il giudice rimettente,
premesso che - secondo le Sezioni Unite della Cassazione - la perdita
di efficacia della misura coercitiva si verifica solo in caso di
mancata decisione e non anche in caso di decisione affetta da
nullità, osserva che, potendosi evitare la decadenza mediante
l'emanazione di un provvedimento nullo, sarebbero lesi i diritti
della difesa garantiti dall'art. 24 della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità di entrambe
le questioni;
Considerato, con riferimento alla prima questione, che la norma
impugnata prevede che l'avviso della data fissata per l'udienza in
camera di consiglio è comunicato al pubblico ministero e notificato
al difensore e a chi ha proposto la richiesta almeno tre giorni
prima;
che il giudice, in esito all'udienza camerale, dubita della
costituzionalità dell'interpretazione adottata dalla Cassazione,
nonostante che, come emerge dagli atti, la prescrizione di cui
all'art. 324, sesto comma, sia stata di fatto rispettata, essendo
stato assicurato il termine di tre giorni tra la notifica dell'avviso
e la data dell'udienza, mentre non si sono verificate le condizioni
per l'applicazione del principio di diritto affermato dalla
Cassazione;
che, pertanto, la questione sollevata non appare rilevante nel
giudizio a quo e, di conseguenza, va dichiarata manifestamente
inammissibile;
che, inoltre, con riferimento all'art. 309, decimo comma, la
norma impugnata prevede la perdita di efficacia della misura
coercitiva ove la decisione del tribunale sulla richiesta di riesame
non intervenga entro il termine di dieci giorni prescritto dal nono
comma dello stesso articolo;
che la norma censurata non attribuisce al tribunale del riesame
alcuna cognizione sulla perdita di efficacia della misura coercitiva,
competente a verificare la quale è il giudice che procede e non il
giudice del riesame dei provvedimenti applicativi delle misure
coercitive;
che, pertanto, anche la seconda questione sollevata deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto priva del
requisito della rilevanza nel giudizio a quo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di
procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e
dell'art. 309, decimo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevate dal Tribunale
di Roma, sezione per il riesame, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.
Il Presidente: Mengoni
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte