Ordinanza n. 191/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1999 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 marzo
1998 dal tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra
Cecchetto Pietro e Cecchetto Roberto, iscritta al n. 355 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, prima serie speciale, n. 21 dell'anno 1998.
Visti l'atto di costituzione di Cecchetto Pietro nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il giudice relatore
Annibale Marini;
Udito l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che il tribunale di Padova, sezione specializzata agraria,
con ordinanza emessa il 3 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 415 e 416 del codice di procedura civile
nella parte in cui non prevedono - diversamente da quanto stabilito
per l'ordinario giudizio di cognizione - l'invito al convenuto a
costituirsi nei termini di legge con l'espresso avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini importa la decadenza dalle
eventuali domande riconvenzionali e dalle chiamate di terzo in causa;
che, a parere del rimettente, la mancata previsione di siffatto
avviso nelle norme che regolano il processo del lavoro e quello
agrario determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento -
con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione - tra le
parti convenute nel giudizio ordinario di cognizione e quelle,
parimenti convenute, nello speciale rito del lavoro ove, tra l'altro,
il regime delle preclusioni risulterebbe più grave;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata
l'infondatezza della questione, per aver questa Corte già escluso la
possibilità di raffronti tra rito speciale del lavoro e rito
ordinario (sentenza n. 65 del 1980);
che, inoltre, sempre ad avviso dell'Avvocatura, esigere che
l'irrogazione della decadenza posta dall'art. 416 del cod. proc. civ.
sia condizionata all'espressa riproduzione della relativa
comminatoria di legge nel ricorso introduttivo o nel decreto di
fissazione dell'udienza di discussione si risolverebbe, come
affermato da questa Corte, nella disapplicazione del principio della
legale conoscenza delle norme legislative che nulla ha da vedere con
il principio costituzionale di eguaglianza (sentenze n. 61 del 1980 e
n. 347 del 1987);
che si è costituita la parte privata, attrice nel giudizio a quo
la quale, nel concludere anch'essa per l'infondatezza della
questione, ha sottolineato, oltre la diversità tra rito ordinario e
rito del lavoro, come l'avvertimento di cui all'art. 163 del codice
di procedura civile sia stato previsto dal legislatore -
limitatamente al processo ordinario di ricognizione - con la novella
del 1990 a seguito dell'introduzione di nuovi termini per la
costituzione del convenuto e, soprattutto, di nuove decadenze per
costui;
che tale avvertimento, ad avviso della stessa parte, giustificato
dal passaggio dal previgente sistema processuale a quello attuale,
costituirebbe una disapplicazione del principio della legale
conoscenza delle norme legislative ed, in quanto tale, non potrebbe
essere assunto a regola generale.
Considerato che questa Corte ha già affermato come le
caratteristiche strutturali e procedimentali che distinguono il rito
ordinario e quello speciale del lavoro (applicabile, quest'ultimo,
alle controversie agrarie), siano tali da non consentire
l'istituzione di raffronti nei quali sia ragionevole assumere il
primo a modello di perfezione cui l'altro, pena
l'incostituzionalità, sia tenuto ad adeguarsi, e viceversa (sentenza
n. 65 del 1980, ordinanza n. 104 del 1988);
che alla stregua di tale affermazione, che si ritiene in questa
sede di ribadire, la questione, prospettata dal rimettente sotto
l'esclusivo profilo della violazione del principio di eguaglianza,
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli articoli 415 e 416 del codice di procedura
civile sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
tribunale di Padova, sezione specializzata agraria, con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte