Ordinanza n. 191/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/06/2000 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 477legge 146/1990
- art. 2legge 146/1990
- art. 8legge 146/1990
usata come parametro
citata
- art. 506Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 477, comma 2,
del codice di procedura penale e degli artt. 2 e 8 della legge
12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti
della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), promosso con
ordinanza emessa il 9 novembre 1998 dal pretore di Varese nel
procedimento penale a carico di Passini Ivano, iscritta al n. 102 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - prima serie speciale - n. 10 dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale i difensori
proponevano istanze di rinvio, intendendo astenersi dalle udienze in
ottemperanza a una delibera dell'Unione delle camere penali italiane;
che dette istanze erano rigettate, non essendo stata
deliberata la protesta con l'osservanza delle regole in materia di
preavviso;
che il pretore di Varese - invitato da altro difensore a
"prendere atto" dell'astensione dall'udienza ai sensi dell'art. 40
della Costituzione - sollevava, in riferimento agli artt. 3, secondo
comma, 40 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 477, comma 2, del codice di procedura
penale, e degli artt. 2 e 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell'attuazione della legge);
che, ad avviso del rimettente, questa seconda iniziativa si
porrebbe su un piano diverso rispetto a quello considerato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 171 del 1996 per
l'impossibilità di applicare d'ufficio l'art. 486, comma 5, del
codice di procedura penale, integrando la richiesta di "presa d'atto"
dell'astensione, nella sua materialità, una eccezionale ipotesi di
sospensione del processo, direttamente fondata sull'esercizio d'un
diritto tutelato dalla Costituzione, onde l'applicabilità del citato
art. 477;
che, tuttavia, questa disposizione lederebbe l'art. 40 della
Costituzione, affidando soltanto agli avvocati il potere di
valutazione discrezionale, volto a contemperare il principio della
concentrazione del dibattimento con l'esigenza di permettere
sospensioni di breve durata per motivi non codificati;
che si può parlare, secondo il pretore, di diritto di
sciopero anche alla luce della sentenza n. 222 del 1975 di questa
Corte, la quale, con riguardo alla legittimità dell'art. 506 del
codice penale, definì "sciopero" l'astensione dal lavoro compiuta da
una pluralità di lavoratori che agiscono d'accordo per il
perseguimento di un comune interesse, indipendentemente da rapporti
di subordinazione o parasubordinazione;
che allo stesso modo sarebbe ascrivibile allo sciopero
l'astensione dal lavoro di liberi professionisti, nella specie
avvocati, che ritengano di dover interrompere le loro prestazioni (in
tutto o in parte) per motivi politici;
che simili comportamenti - per i quali deve comunque operare
il bilanciamento dei valori in gioco - non risultano regolati, e
producono quindi effetti lesivi del principio di buon andamento
dell'amministrazione e dei diritti delle vittime dei reati,
allungandosi i tempi di celebrazione dei processi;
che è soltanto il ripristino della legalità ad assicurare
il diritto all'uguaglianza di cui all'art. 3, secondo comma, della
Costituzione;
che diventa necessario - stando alla prospettazione del
giudice a quo - sottoporre a esame di costituzionalità tutti quegli
articoli della legge n. 146 del 1990, ove si prevede il minimo
assoluto di garanzia dei servizi elencati nell'art. 1, comma 2, di
essa;
che, in particolare, gli artt. 2 e 8 si riferiscono
esclusivamente alle "amministrazioni" e alle "imprese" erogatrici dei
servizi essenziali e non a tutti gli altri "soggetti" ai quali è
riconosciuto il diritto di sciopero e che, pertanto, sfuggono alle
previsioni della legge, potendolo esercitare con modalità non
regolate e, in conseguenza, contrastanti con la Costituzione;
che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con le sentenze
del 20 maggio 1998 (Schopfer c. Svizzera) e 22 ottobre 1997
(Papageorgiou c. Grecia), qualifica gli avvocati come gli
intermediari fra i cittadini sottoposti a giudizio e i tribunali,
giustificando l'esistenza di una normativa di condotta imposta nei
loro confronti: onde la censura per quei comportamenti
controproducenti, quali gli scioperi di lunga durata;
che, in conclusione, lo "sciopero" degli avvocati può
assumere una duplice configurazione: impedimento di natura
processuale, la cui efficacia sospensiva è rimessa alla valutazione
del giudice, o mero fatto giuridico, che è manifestazione di un
diritto costituzionalmente tutelato e non è dunque riconducibile a
valutazione processuale; fatto giuridico che, però, si palesa
"potenzialmente lesivo di altre norme costituzionali, in difetto di
tutela - mediante un'applicazione diretta agli avvocati delle norme
della legge n. 146 del 1990 - dei diritti da esse garantiti";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dell'Avvocatura dello Stato, che - rifacendosi
alla sentenza n. 171 - ha concluso per l'inammissibilità o per
l'infondatezza della questione.
Considerato che la prospettazione del giudice a quo investe
l'art. 477, comma 2, del codice di procedura penale, che è
disposizione palesemente estranea rispetto all'adesione alla protesta
proclamata dalle organizzazioni forensi e alla conseguente astensione
dall'udienza;
che la richiesta di "presa d'atto" rivolta al giudice non
costituisce istanza processualmente apprezzabile e tanto meno
sussumibile sotto la disposizione censurata;
che l'astensione dalle udienze comporta - ove sussistano i
presupposti - l'applicazione dell'art. 486, comma 5, del codice di
procedura penale, nei limiti di quanto questa Corte ha già affermato
con la sentenza n. 171 del 1996 e con le ordinanze nn. 175, 106 e 105
del 1998, nonché 318 e 273 del 1996;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 477, comma 2, del codice di
procedura penale, nonché degli artt. 2 e 8 della legge 12 giugno
1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell'attuazione della legge), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, secondo comma, 40 e 97 della Costituzione, dal pretore di
Varese con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte