Ordinanza n. 191/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 657Codice di procedura penale
- art. 24Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 314 e 315
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
5 luglio 2001 dalla Corte d'appello di Brescia, iscritta al n. 815
del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che la Corte d'appello di Brescia, prima sezione penale,
nel corso di un procedimento per riparazione di ingiusta detenzione,
con ordinanza in data 5 luglio 2001, ha sollevato, in riferimento
all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli articoli 314 e 315 del codice di procedura
penale, "nella parte in cui non prevedono che la Corte d'appello, ove
risulti che il soggetto che ha proposto istanza ai sensi
dell'art. 314 cod. proc. pen. è stato condannato con sentenza non
ancora definitiva ad una pena di durata non inferiore a quella della
custodia cautelare sofferta ingiustamente, debba sospendere il
procedimento in attesa che venga definito quello nell'ambito del
quale è stata pronunciata la sentenza di condanna (ovvero nella
parte in cui non prevedono, quantomeno, che l'interessato sia
obbligato a restituire allo Stato l'indennizzo ricevuto, qualora
ottenga successivamente il "computo della custodia cautelare
ingiustamente sofferta ai fini della determinazione della pena da
eseguire)";
che la Corte remittente premette di essere chiamata a
decidere su un'istanza di riparazione per ingiusta detenzione
proposta da un soggetto che, tratto in arresto in data 10 luglio 1999
per rapina aggravata ed altro su ordinanza emessa dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, era rimasto in
stato di custodia cautelare in carcere fino al successivo 7 novembre
2000, allorquando era stato assolto dalla Corte d'appello di Brescia
per non avere commesso il fatto (sentenza divenuta irrevocabile in
data 23 dicembre 2000);
che nell'ordinanza di rimessione si rappresenta che l'istante
è stato condannato, con altra sentenza in grado di appello del
31 gennaio 2001 (per reati del tutto analoghi a quelli sopra
indicati) alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione e L. 4.200.000
di multa;
che il giudice a quo osserva che, se quest'ultima sentenza
fosse già divenuta definitiva, il diritto alla riparazione sarebbe
escluso ai sensi dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., "dovendosi
computare la custodia cautelare ingiustamente sofferta ai fini della
determinazione della pena con essa irrogata", e aggiunge che,
peraltro, tale "computo" non verrebbe precluso (in caso di successivo
passaggio in giudicato della sentenza) dall'eventuale accoglimento
dell'istanza di equa riparazione;
che, ad avviso della Corte d'appello di Brescia, tale
"sistema", desumibile dalla disciplina dettata dalle disposizioni
censurate, oltre ad essere illogico e privo di ragionevolezza,
contrasterebbe con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3
della Costituzione, in quanto consentirebbe a chi si trovi nella
posizione dell'attuale istante (ed a differenza di chi avesse già
usufruito del "computo" ex art. 657 cod. proc. pen.), in conseguenza
di un fattore del tutto casuale (quello cronologico correlato al
momento del passaggio in giudicato di una sentenza), di ottenere sia
l'indennizzo in questione sia (in caso, "oggettivamente probabile",
di successivo passaggio in giudicato della sentenza di condanna) il
"computo" di cui sopra;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato;
che la difesa erariale osserva in primo luogo che l'art. 657
cod. proc. pen., al fine di evitare la precostituzione di una riserva
di impunità, consente la fungibilità della detenzione subita per un
altro reato giudicato separatamente solo a condizione che tale reato
non sia stato commesso successivamente alla restrizione della
libertà ingiustamente sofferta, e, rilevato che nell'ordinanza di
rimessione non sarebbe contenuto alcun accenno a tale elemento di
fatto essenziale ai fini della valutazione della rilevanza della
questione di legittimità costituzionale, conclude per
l'inammissibilità della questione stessa;
che, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la questione
sarebbe comunque infondata, in quanto l'istituto della riparazione
per l'ingiusta detenzione, che trae fondamento nell'art. 24, quarto
comma, della Costituzione e nell'art. 5 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, imporrebbe la necessità di approntare rimedi
certi ed immediati;
che, infine, la difesa erariale ricorda che la Corte di
cassazione avrebbe già risolto problematiche simili a quelle
evidenziate dalla Corte d'appello di Brescia, stabilendo che, qualora
sia stata chiesta la riparazione per ingiusta detenzione a seguito di
sentenza di non luogo a procedere, il relativo procedimento, se
interviene la revoca di tale sentenza, deve essere sospeso fino alla
definizione del processo penale riapertosi, mentre in caso di
accoglimento già intervenuto della domanda di riparazione, con cui
non sia compatibile la statuizione definitiva emessa a seguito della
revoca, l'eventuale somma erogata è suscettibile di ripetizione come
indebito oggettivo secondo le regole del diritto civile (sez. I
penale, 3 aprile 1991, n. 1553).
Considerato che la Corte d'appello di Brescia solleva, in
riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli articoli 314 e 315 del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non prevedono che la Corte
d'appello, ove risulti che il soggetto che ha proposto istanza ai
sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. è stato condannato (in altro
procedimento) con sentenza non ancora definitiva ad una pena di
durata non inferiore a quella della custodia cautelare sofferta
ingiustamente, debba sospendere il procedimento in attesa che venga
definito quello nell'ambito del quale è stata pronunciata la
sentenza di condanna (ovvero nella parte in cui non prevedono,
quantomeno, che l'interessato sia obbligato a restituire allo Stato
l'indennizzo ricevuto, qualora ottenga successivamente il "computo
della custodia cautelare ingiustamente sofferta ai fini della
determinazione della pena da eseguire)";
che nella giurisprudenza costituzionale l'ordine di problemi
prospettato dal remittente non è del tutto ignoto, poiché nella
sentenza n. 248 del 1992, a seguito di una ricognizione della
giurisprudenza di legittimità, non è stata esclusa né la
possibilità di sospendere il procedimento per la riparazione di
ingiusta detenzione né quella di applicare, nel caso di sopravvenuta
sentenza irrevocabile di condanna quando l'indennizzo sia stato già
concesso, la disciplina civilistica della ripetizione dell'indebito;
che tuttavia il carattere alternativo, nei termini testuali
sopra riferiti, con il quale la questione di legittimità
costituzionale è stata formalmente proposta, induce a seguire la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, che è, in simili casi,
nel senso della manifesta inammissibilità (ordinanze n. 107 del
2001; n. 78 e n. 7 del 2000; n. 286 del 1999; n. 449, n. 384 e n. 146
del 1998; n. 73 del 1995).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 314 e 315 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte