Corte costituzionale

Ordinanza n. 191/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 314 e 315

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

5 luglio 2001 dalla Corte d'appello di Brescia, iscritta al n. 815

del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che la Corte d'appello di Brescia, prima sezione penale,

nel corso di un procedimento per riparazione di ingiusta detenzione,

con ordinanza in data 5 luglio 2001, ha sollevato, in riferimento

all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli articoli 314 e 315 del codice di procedura

penale, "nella parte in cui non prevedono che la Corte d'appello, ove

risulti che il soggetto che ha proposto istanza ai sensi

dell'art. 314 cod. proc. pen. è stato condannato con sentenza non

ancora definitiva ad una pena di durata non inferiore a quella della

custodia cautelare sofferta ingiustamente, debba sospendere il

procedimento in attesa che venga definito quello nell'ambito del

quale è stata pronunciata la sentenza di condanna (ovvero nella

parte in cui non prevedono, quantomeno, che l'interessato sia

obbligato a restituire allo Stato l'indennizzo ricevuto, qualora

ottenga successivamente il "computo della custodia cautelare

ingiustamente sofferta ai fini della determinazione della pena da

eseguire)";

che la Corte remittente premette di essere chiamata a

decidere su un'istanza di riparazione per ingiusta detenzione

proposta da un soggetto che, tratto in arresto in data 10 luglio 1999

per rapina aggravata ed altro su ordinanza emessa dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, era rimasto in

stato di custodia cautelare in carcere fino al successivo 7 novembre

2000, allorquando era stato assolto dalla Corte d'appello di Brescia

per non avere commesso il fatto (sentenza divenuta irrevocabile in

data 23 dicembre 2000);

che nell'ordinanza di rimessione si rappresenta che l'istante

è stato condannato, con altra sentenza in grado di appello del

31 gennaio 2001 (per reati del tutto analoghi a quelli sopra

indicati) alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione e L. 4.200.000

di multa;

che il giudice a quo osserva che, se quest'ultima sentenza

fosse già divenuta definitiva, il diritto alla riparazione sarebbe

escluso ai sensi dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., "dovendosi

computare la custodia cautelare ingiustamente sofferta ai fini della

determinazione della pena con essa irrogata", e aggiunge che,

peraltro, tale "computo" non verrebbe precluso (in caso di successivo

passaggio in giudicato della sentenza) dall'eventuale accoglimento

dell'istanza di equa riparazione;

che, ad avviso della Corte d'appello di Brescia, tale

"sistema", desumibile dalla disciplina dettata dalle disposizioni

censurate, oltre ad essere illogico e privo di ragionevolezza,

contrasterebbe con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3

della Costituzione, in quanto consentirebbe a chi si trovi nella

posizione dell'attuale istante (ed a differenza di chi avesse già

usufruito del "computo" ex art. 657 cod. proc. pen.), in conseguenza

di un fattore del tutto casuale (quello cronologico correlato al

momento del passaggio in giudicato di una sentenza), di ottenere sia

l'indennizzo in questione sia (in caso, "oggettivamente probabile",

di successivo passaggio in giudicato della sentenza di condanna) il

"computo" di cui sopra;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato;

che la difesa erariale osserva in primo luogo che l'art. 657

cod. proc. pen., al fine di evitare la precostituzione di una riserva

di impunità, consente la fungibilità della detenzione subita per un

altro reato giudicato separatamente solo a condizione che tale reato

non sia stato commesso successivamente alla restrizione della

libertà ingiustamente sofferta, e, rilevato che nell'ordinanza di

rimessione non sarebbe contenuto alcun accenno a tale elemento di

fatto essenziale ai fini della valutazione della rilevanza della

questione di legittimità costituzionale, conclude per

l'inammissibilità della questione stessa;

che, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la questione

sarebbe comunque infondata, in quanto l'istituto della riparazione

per l'ingiusta detenzione, che trae fondamento nell'art. 24, quarto

comma, della Costituzione e nell'art. 5 della Convenzione europea dei

diritti dell'uomo, imporrebbe la necessità di approntare rimedi

certi ed immediati;

che, infine, la difesa erariale ricorda che la Corte di

cassazione avrebbe già risolto problematiche simili a quelle

evidenziate dalla Corte d'appello di Brescia, stabilendo che, qualora

sia stata chiesta la riparazione per ingiusta detenzione a seguito di

sentenza di non luogo a procedere, il relativo procedimento, se

interviene la revoca di tale sentenza, deve essere sospeso fino alla

definizione del processo penale riapertosi, mentre in caso di

accoglimento già intervenuto della domanda di riparazione, con cui

non sia compatibile la statuizione definitiva emessa a seguito della

revoca, l'eventuale somma erogata è suscettibile di ripetizione come

indebito oggettivo secondo le regole del diritto civile (sez. I

penale, 3 aprile 1991, n. 1553).

Considerato che la Corte d'appello di Brescia solleva, in

riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli articoli 314 e 315 del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevedono che la Corte

d'appello, ove risulti che il soggetto che ha proposto istanza ai

sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. è stato condannato (in altro

procedimento) con sentenza non ancora definitiva ad una pena di

durata non inferiore a quella della custodia cautelare sofferta

ingiustamente, debba sospendere il procedimento in attesa che venga

definito quello nell'ambito del quale è stata pronunciata la

sentenza di condanna (ovvero nella parte in cui non prevedono,

quantomeno, che l'interessato sia obbligato a restituire allo Stato

l'indennizzo ricevuto, qualora ottenga successivamente il "computo

della custodia cautelare ingiustamente sofferta ai fini della

determinazione della pena da eseguire)";

che nella giurisprudenza costituzionale l'ordine di problemi

prospettato dal remittente non è del tutto ignoto, poiché nella

sentenza n. 248 del 1992, a seguito di una ricognizione della

giurisprudenza di legittimità, non è stata esclusa né la

possibilità di sospendere il procedimento per la riparazione di

ingiusta detenzione né quella di applicare, nel caso di sopravvenuta

sentenza irrevocabile di condanna quando l'indennizzo sia stato già

concesso, la disciplina civilistica della ripetizione dell'indebito;

che tuttavia il carattere alternativo, nei termini testuali

sopra riferiti, con il quale la questione di legittimità

costituzionale è stata formalmente proposta, induce a seguire la

consolidata giurisprudenza di questa Corte, che è, in simili casi,

nel senso della manifesta inammissibilità (ordinanze n. 107 del

2001; n. 78 e n. 7 del 2000; n. 286 del 1999; n. 449, n. 384 e n. 146

del 1998; n. 73 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 314 e 315 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte