Ordinanza n. 192/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 283/1962
- art. 242legge 283/1962
- art. 243legge 283/1962
- art. 247legge 283/1962
- art. 250legge 283/1962
- art. 262legge 283/1962
usata come parametro
citata
- art. 515Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto e
quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli
articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
Disciplina igienica della preparazione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande), promossi con ordinanze emesse il 17
gennaio 1981 e il 16 aprile 1986 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di
Perugia, iscritte rispettivamente al n. 156 del registro ordinanze
1981 e ai nn. 562 e 563 del registro ordinanze 1986 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 dell'anno 1981 e n.
50, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Perugia, con tre ordinanze di identico
contenuto, la prima emessa il 17 gennaio 1981 e le altre due emesse
il 16 aprile 1986, ha sollevato, in riferimento all'art.24, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1,
quarto e quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, nella
parte in cui, allorché si proceda ad analisi di prodotti ittici, non
rende possibile la revisione delle analisi, se non previo
congelamento dei prodotti stessi;
e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata priva
di rilevanza o comunque non fondata;
Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e
vanno, quindi, riuniti;
e che le ordinanze di rimessione - tutte pronunciate nel corso
di procedimenti penali a carico di persone imputate del reato di cui
all'art. 515 del codice penale per aver venduto, come fresco, pesce
refrigerato - investono, con le censure prospettate, la disciplina
delle modalità di espletamento delle analisi di revisione (art. 1,
quarto e quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283),
disciplina che lo stesso giudice a quo ritiene, però, materialmente
inapplicabile nei casi come quello di specie, in essi occorrendo
previamente congelare il prodotto, sia questo refrigerato o no;
e che, quindi, essendo stata denunciata una norma che, per
stessa ammissione del Pretore, non potrebbe comunque ricevere
applicazione nel giudizio a quo, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile (v., da ultimo, ordinanze n. 423 del
1987, n. 407 del 1987, n. 405 del 1987);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art.1, quarto e quinto comma, della
legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247,
250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande),
sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte