Ordinanza n. 192/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/06/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 223/1991
- art. 29legge 223/1991
usata come parametro
citata
- art. 8legge 299/1994
- art. 1legge 451/1994
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 27, primo
comma, e 29, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme
in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), promossi con ordinanze emesse:
1) il 12 ottobre 1995 dal Pretore di Milano nel procedimento
civile vertente tra Vitale Alessandra e l'INPS, iscritta al n. 855
del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1995;
2) il 2 novembre 1995 dal Pretore di Venezia nel procedimento
civile vertente tra Annarella Maria Grazia e l'INPS, iscritta al n.
160 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione di Vitale Alessandra, Annarella
Maria Grazia e dell'INPS;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale promossa
da una lavoratrice, dipendente di un'impresa operante nel settore
siderurgico, nei confronti dell'INPS, per ottenere il riconoscimento
del diritto al versamento di accrediti contributivi pari al periodo
compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella
del compimento del sessantesimo anno di età, il Pretore di Milano,
con ordinanza del 12 ottobre 1995, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 37 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 27, primo comma, e 29, primo comma, della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono
per le donne che usufruiscano del prepensionamento ivi stabilito il
medesimo riconoscimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa
degli uomini;
che il giudice a quo, nel sollevare tale eccezione, ha chiarito
che la ricorrente, collocata in prepensionamento all'età di
quarantanove anni, si era vista riconoscere dall'INPS una
maggiorazione d'anzianità fino a cinquantacinque anni di età e non
per dieci anni, come invece richiesto;
che il medesimo giudice, richiamate le sentenze n. 371 del 1989 e
n. 503 del 1991 di questa Corte, ha aggiunto che, essendo ormai
l'età pensionabile uguale per gli uomini e per le donne, la facoltà
prevista per queste ultime di ottenere il pensionamento cinque anni
prima (ossia a cinquantacinque anni) non può venire a determinare
uno svantaggio nel riconoscimento dei periodi di anzianità
contributiva, poiché le donne hanno diritto di lavorare fino alla
stessa età degli uomini;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita la ricorrente, concludendo per l'accoglimento della
questione sollevata dal Pretore, con argomentazioni analoghe a quelle
sostenute da quest'ultimo;
che nel giudizio si è costituito anche l'INPS, che ha concluso
chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata, richiamandosi alla sentenza n. 345 del 1994 di
questa Corte ed osservando che la lamentata lesione costituzionale
non sussiste, poiché la disparità in oggetto è da ricondurre alla
diversità dell'età pensionabile degli uomini rispetto a quella
delle donne;
che nel corso di una controversia previdenziale promossa da altra
lavoratrice nei confronti dell'INPS il Pretore di Venezia, con
ordinanza del 2 novembre 1995, ha sollevato identica questione di
legittimità costituzionale dell'art. 27, primo comma, della legge 23
luglio 1991, n. 223;
Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni, vanno
riuniti per essere decisi congiuntamente;
che i giudici a quibus lamentano che, a parità di anzianità
contributiva e di età anagrafica, gli uomini possano godere di una
maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa di cinque
anni in più rispetto a quella riconosciuta alle donne;
che questa Corte, con sentenza n. 64 del 1996, ha deciso
un'analoga questione di legittimità costituzionale, interpretando
l'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 19
luglio 1994, n. 451, nel senso che esso, prevedendo un piano di
pensionamento anticipato dei lavoratori siderurgici di età non
inferiore a cinquant'anni se uomini ed a quarantasette se donne,
attribuisce ai dipendenti medesimi una maggiorazione dell'anzianità
contributiva fissata, per entrambi i sessi, nella misura di dieci
anni;
che la corretta interpretazione del sistema vigente non consente,
quindi, di ravvisare le lesioni dei principi costituzionali lamentate
dai giudici a quibus;
che la questione - relativa sempre a lavoratrici del settore
siderurgico - deve essere dichiarata manifestamente infondata,
perché fatta oggetto di precedente decisione, senza che le presenti
ordinanze di rimessione prospettino profili diversi di censura;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme
integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, primo comma,
e 29, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della
Costituzione, dal Pretore di Milano e dal Pretore di Venezia con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte