Ordinanza n. 192/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1998 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa
il 17 luglio 1997 dal tribunale di sorveglianza di Napoli, iscritta
al n. 757 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno
1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che il tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza
emessa il 17 luglio 1997, pervenuta a questa Corte l'8 ottobre 1997,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 13, 24, 25, 27 e 113 della Costituzione, dell'art.
41-bis comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà);
che, secondo il remittente, la norma impugnata contrasta con gli
artt. 3, primo comma, 13, secondo comma, 27, secondo e terzo comma,
della Costituzione, in quanto ipotizzerebbe una specifica categoria
di detenuti, predeterminati per dettato normativo in base al titolo
del reato per cui sono condannati o indagati, assoggettati ad un
regime di esecuzione della detenzione diverso da quello disposto per
la criminalità ordinaria, e consentirebbe applicazioni senza limiti
di tempo e proroghe ripetute del regime speciale senza nuove
motivazioni riferibili alla condotta del detenuto, al di fuori di
situazioni di eccezionalità e senza una verifica costante e continua
degli sviluppi della situazione;
che, inoltre, il giudice a quo sostiene che la situazione di
fatto creata dalle proroghe, con il "ripetersi monotono e immotivato
di contestazioni consolidate", ostacola l'esplicazione del diritto di
difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione;
che la norma impugnata sarebbe altresì in contrasto con l'art.
27, secondo (rectius: terzo) comma, della Costituzione, in quanto le
restrizioni disposte, incidenti sulla pena e sul grado di libertà
personale del detenuto, si concretizzerebbero in un trattamento di
fatto contrario al senso di umanità e si opporrebbero al fine di
rieducazione del condannato, equivalendo al riconoscimento che
determinate categorie di soggetti sfuggono a qualunque tentativo di
risocializzazione; nonché con l'art. 27, primo (rectius: secondo)
comma, della Costituzione, laddove consente l'applicazione del regime
speciale anche a chi sia solo imputato, non ancora condannato
definitivamente, per i reati di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento
penitenziario;
che, infine, vi sarebbe contrasto con il principio di
irretroattività delle norme penali di cui all'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, in quanto i decreti ministeriali attuativi
dell'art. 41-bis che aggiungerebbero "pena a pena" e comunque
restringerebbero ulteriormente lo "spazio vitale" del detenuto,
applicano il regime speciale anche a detenuti condannati o imputati
per reati commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 41-bis
medesimo;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, o
in subordine infondata.
Considerato che identica questione, in riferimento agli stessi
parametri, proposta fra l'altro dal medesimo giudice remittente, è
stata dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione dalla
sentenza n. 376 del 1997, sopravvenuta dopo l'instaurazione del
presente giudizio;
che nella citata sentenza questa Corte, in conformità alle
precedenti sentenze nn. 349 e 410 del 1993 e 351 del 1996, ha
affermato che l'art. 41-bis comma 2, dell'ordinamento penitenziario,
la cui finalità è essenzialmente quella di impedire i collegamenti
dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali fra loro e
con i membri di queste che si trovino in libertà, si sottrae alle
censure di illegittimità costituzionale, ancora una volta mosse dal
remittente, in quanto può e deve essere oggetto di una
interpretazione restrittiva, la quale esclude la possibilità che i
decreti applicativi del regime differenziato incidano sul "residuo"
di libertà personale spettante al detenuto e sugli aspetti
dell'esecuzione che toccano la qualità e la quantità della pena;
comporta la necessità di applicazioni limitate nel tempo, congrue al
fine e adeguatamente motivate, anche in sede di proroga, in ordine
alla permanenza attuale dei presupposti; non consente di sottoporre i
detenuti a trattamenti contrari al senso di umanità né di
escluderli dalle attività di osservazione e trattamento nonché da
quelle volte alla realizzazione della personalità; e che, così
interpretata, la norma impugnata non viola né i diritti alla tutela
giudiziaria e alla difesa, né il principio di presunzione di non
colpevolezza, né quello di irretroattività della legge penale;
che l'ordinanza in esame ripropone gli stessi profili ed
argomenti già esaminati nella citata sentenza n. 376 del 1997, dalla
cui motivazione la Corte non ha ragione di discostarsi, risultando
dunque manifestamente infondata la questione ora riproposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 41-bis comma 2, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, 27 e 113 della Costituzione,
dal tribunale di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte