Ordinanza n. 192/2000
Altra decisione · depositata il 13/06/2000 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d.l. 1578/1933
usata come parametro
citata
- art. 498Codice penale
- art. 1legge 205/1999
- art. 43legge 205/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo
e terzo, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della
professione di avvocato e procuratore), convertito nella legge
22 gennaio 1934, n. 36 (Conversione in legge, con modificazioni, del
r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento della
professione di avvocato e procuratore), promosso con ordinanza emessa
il 23 marzo 1999 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a
carico di Maffei Vito, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1999
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 - prima
serie speciale - dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale per il reato di
cui all'art. 498 del codice penale, richiamato dall'art. 1 del r.d.l.
27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione di avvocato
e procuratore), convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36
(Conversione in legge, con modificazioni, del r.d.l. 27 novembre
1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento della professione di
avvocato e procuratore), il pretore di Venezia, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 33, quinto comma, e 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo
comma, del citato regio decreto-legge;
che l'imputato, cancelliere dirigente di un ufficio
giudiziario, era accusato di utilizzare, nella formazione degli atti
sottoscritti per ragioni del proprio ufficio, un timbro recante il
titolo di procuratore legale (titolo ora soppresso e corrispondente a
quello di avvocato), pur non essendo mai stato iscritto nel relativo
albo professionale;
che l'imputato aveva ottenuto l'idoneità all'esercizio della
professione legale in data 5 febbraio 1990, superando l'esame di
abilitazione;
che l'art. 498 del codice penale, richiamato dall'art. 1 del
r.d.l. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934,
punisce chiunque assuma il titolo di procuratore legale (ora di
avvocato) se non è iscritto nell'albo corrispondente;
che nel giudizio a quo la difesa ha eccepito l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1 del citato regio decreto-legge, per
lesione degli artt. 33, quinto comma, e 3 della Costituzione;
che sussisterebbero i presupposti per l'accoglimento della
questione, perché il giudice a quo ha osservato, quanto alla
rilevanza, che il capo di imputazione richiama il suddetto art. 1; e,
con riguardo alla non manifesta infondatezza, che l'art. 33, quinto
comma, della Costituzione, prescrive il superamento di un esame di
Stato senza far menzione dell'iscrizione all'albo professionale,
quale condizione per l'esercizio professionale;
che, a maggior ragione, sarebbe in contrasto con l'art. 33
della Costituzione la previsione di una sanzione penale per colui che
utilizzi il titolo, avendo superato l'esame di abilitazione
professionale senza essere iscritto all'albo;
che ciò emergerebbe, altresì, dal fatto che l'iscrizione,
intervenuta dopo il superamento dell'esame, costituisce un atto
dovuto, meramente ricognitivo, e l'esame il presupposto sostanziale e
costitutivo dell'abilitazione;
che analogo obbligo non è previsto per i dottori
commercialisti, i quali possono avvalersi del titolo professionale
dopo aver superato l'esame di abilitazione, pur se non iscritti
all'albo;
che tale disparità di trattamento fra procuratori legali e
dottori commercialisti sarebbe ingiustificata e violerebbe il
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;
che, inoltre, agli avvocati (in passato anche ai procuratori
legali) cancellati dall'albo è consentito l'uso del titolo;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una
pronuncia d'inammissibilità o di infondatezza;
che, secondo l'Avvocatura, la disposizione di cui all'art. 1,
primo e terzo comma, del citato r.d.l. n. 1578 del 1933 non
violerebbe l'art. 33 della Costituzione, per il quale l'abilitazione
all'esercizio della professione non è necessariamente una
conseguenza automatica del superamento dell'esame di Stato; né
lederebbe l'art. 3, attesa la differenza tra le situazioni invocate,
in quanto gli avvocati svolgono un servizio pubblico, ciò che non
può dirsi per i dottori commercialisti.
Considerato che, dopo la proposizione della questione, è entrato
in vigore il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), il quale, all'art. 43, ha modificato l'art. 498 del codice
penale, stabilendo per le violazioni, ivi previste, l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria;
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo
perché riesamini la rilevanza della questione alla luce del ius
superveniens.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte