Ordinanza n. 192/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge
4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 2000 dal
tribunale per i minorenni di Napoli sull'istanza proposta da Cola
Nereo ed altra, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il tribunale per i minorenni di Napoli, investito
dell'esame di una istanza di adozione presentata da una coppia di
coniugi risultata non idonea a seguito dell'istruttoria compiuta, con
ordinanza emessa il 12 maggio 2000 ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 4 maggio 1983,
n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori),
nella parte in cui non prevede che l'inidoneità degli aspiranti
all'adozione - qualora la coppia che presenta domanda di adozione
nazionale non possieda i requisiti di cui all'art. 6 della stessa
legge - debba essere dichiarata con un espresso provvedimento del
giudice minorile, per violazione degli artt. 24, primo e secondo
comma, e 111, primo comma, della Costituzione;
che, secondo il collegio rimettente, contrariamente a quanto
previsto per l'adozione internazionale, in quella nazionale la legge
non prevede l'emissione di alcun provvedimento, positivo o negativo,
che accerti l'idoneità della coppia, essendo l'intervento
giurisdizionale articolato in due momenti, il primo rivolto ad
accertare l'esistenza dei requisiti minimi di capacità educativa, di
istruzione e di mantenimento, nonché l'assenza di separazione tra i
ricorrenti e la durata del matrimonio da almeno tre anni, il secondo
rivolto all'esame comparativo tra le esigenze del minore da affidare
e le coppie disponibili al fine di individuare quella più adatta
alle esigenze dello stesso;
che, sempre secondo il tribunale per i minorenni di Napoli,
mentre la seconda fase prevede l'emissione del decreto di affidamento
preadottivo, l'accertamento da parte del giudice circa la sussistenza
dei requisiti resterebbe "senza espressione";
che il giudice a quo osserva che vi sarebbe un insanabile
contrasto tra la disciplina dell'adozione nazionale e quella
dell'adozione internazionale, pur essendo identici i requisiti di
idoneità richiesti alle coppie, mentre il principio per il quale
l'adozione è ispirata all'esigenza di dare una famiglia adeguata al
minore non dovrebbe sacrificare il "diritto processuale" di chi
agisce in giudizio per far dichiarare la propria disponibilità ad
adottare ad un provvedimento che dichiari l'esito della sua
richiesta;
che il giudice a quo, dopo aver escluso che in base alle
legge sia configurabile un diritto ad adottare, ritiene che vi
sarebbe comunque un interesse legittimo di chi presenta la domanda
che la stessa venga convenientemente esaminata e la legittima
aspettativa di un provvedimento in ordine all'esistenza (o
all'assenza) dei requisiti previsti dalla legge, la cui mancanza
comprometterebbe i principi costituzionali che regolano il processo
civile con la conseguente violazione dei parametri invocati.
Considerato che il tribunale per minorenni di Napoli dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 4 maggio 1983,
n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori),
nella parte in cui non prevede che l'inidoneità degli aspiranti
all'adozione nazionale che non siano in possesso dei requisiti di cui
all'art. 6 della stessa legge venga dichiarata con un espresso
provvedimento del giudice minorile, ritenendo che tale omessa
previsione violi gli artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo
comma, della Costituzione;
che il giudice a quo osserva che, mentre nella disciplina
dell'adozione internazionale la legge prevede, in esito agli
accertamenti compiuti dal tribunale, l'emissione di un provvedimento
col quale la coppia che aspira all'adozione viene dichiarata o meno
idonea, un analogo provvedimento non è previsto nella procedura di
adozione nazionale e che tale omissione lederebbe il diritto degli
interessati ad agire e difendersi in giudizio secondo le norme del
giusto processo;
che l'equiparazione della adozione nazionale a quella
internazionale, da cui prende le mosse il giudice rimettente, appare
erronea poiché - come questa Corte ha già affermato - pur essendo i
due istituti connotati da principi comuni, le relative procedure sono
differenziate dal momento che "solo nella prima il collegamento tra
coniugi adottanti e minore da adottare è tale da consentire
l'immediata valutazione, da parte del tribunale per i minorenni,
dell'idoneità di quei coniugi ad offrire la famiglia di accoglienza
adatta al minore per il quale si pronuncia, dopo il periodo di
affidamento, il provvedimento di adozione" (sentenza n. 10 del 1998);
che occorre ulteriormente considerare che questa Corte ha
già affermato (sentenza n. 281 del 1994) che "l'aspirazione dei
singoli ad adottare non può ricomprendersi tra i diritti inviolabili
dell'uomo";
che l'adozione dei minorenni, "pur traendo origine da un atto
di autonomia degli adottanti, non si perfeziona con la mera domanda
dei medesimi" ma solo col provvedimento giudiziario - dal quale
discendono le conseguenze giuridiche volute dalla legge - rispetto al
cui contenuto il rilievo attribuito alla volontà degli istanti è
subordinato "alla preminente considerazione dell'interesse del
minore" (sentenza n. 197 del 1986);
che nella adozione nazionale l'idoneità della coppia
adottante deve riferirsi specificatamente al singolo minore
adottabile, in modo da consentire un suo inserimento mirato sulla
base delle potenzialità di quella specifica coppia, per cui nessuna
utilità potrebbe avere un provvedimento che valutasse in astratto
tale idoneità;
che nella fase relativa all'accertamento dei requisiti della
coppia che aspira all'adozione non vengono quindi per nulla in
rilievo posizioni di diritto soggettivo di parti fra loro
contrapposte, trattandosi di accertamenti preliminari e propedeutici
al successivo, eventuale, provvedimento di affidamento preadottivo,
da assumere nello specifico interesse di un minore;
che a tale fase non possono quindi essere applicati i
principi costituzionali che regolano il processo civile;
che pertanto la questione è manifestamente infondata sotto
ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 4 maggio 1983,
n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori),
sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e
111, primo comma, della Costituzione, dal tribunale per i minorenni
di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte