Ordinanza n. 192/2002
Altra decisione · depositata il 10/05/2002 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 97Costituzione
- art. 128Costituzione
- art. 36legge 317/1991
- art. 11legge 341/1995
citata
- art. 18legge 317/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18, commi 5 e
6, 22 e 25 della delibera legislativa della Regione Calabria,
approvata il 15 gennaio 2001 e riapprovata, senza modifiche, il
19 marzo 2001, recante "Nuovo regime giuridico dei consorzi per le
aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale", promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
6 aprile 2001, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto
al n. 20 del registro ricorsi 2001.
Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con
ricorso notificato il 6 aprile 2001, depositato il 14 aprile
successivo, ha impugnato la delibera legislativa della Regione
Calabria, approvata il 15 gennaio 2001 e riapprovata, senza
modifiche, a seguito di rinvio, il 19 marzo 2001, recante "Nuovo
regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di
sviluppo industriale" e, in particolare, gli artt. 18, commi 5 e 6,
22 e 25, in riferimento agli artt. 97 e 128 della Costituzione,
all'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), all'art. 11 della
legge 8 agosto 1995, n. 341 [recte: decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli
interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle
aree depresse), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto
1995, n. 341)], ed agli artt. da 9 a 12 della legge 24 novembre 2000,
n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1999);
che, nel ricorso, vengono sostanzialmente ribadite le censure
di illegittimità della delibera legislativa formulate in sede di
rinvio governativo;
che, in particolare, l'art. 18, commi 5 e 6, prevedendo che,
in caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi
consortili o di riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel
perseguimento delle finalità istituzionali, il Presidente della
giunta regionale possa procedere allo scioglimento degli organi
stessi ed alla nomina di un commissario straordinario, attuerebbe -
in mancanza di preventiva ed autonoma previsione dei casi nello
statuto consortile - una forma incondizionata di ingerenza della
regione sull'attività e sugli organi dei consorzi per le aree di
sviluppo industriale;
che, pertanto, tale potere di scioglimento, non rapportato a
presupposti certi, si porrebbe in contrasto sia con la disciplina
statale di riferimento, contenuta nell'art. 36 della legge n. 317 del
1991 e nell'art. 11 della legge n. 341 del 1995 - che, configurando i
consorzi come enti pubblici economici, attribuisce alla regione
soltanto il potere di controllo sui piani economici e finanziari e
non sul funzionamento dei consorzi medesimi - sia con il principio di
buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, sia con
il principio di autonomia degli enti locali territoriali di cui
all'art. 128 della Costituzione, che non ammette limiti alla
autonomia medesima se non in forza di espressa previsione legislativa
parametrata su situazioni specifiche delle quali deve verificarsi il
venire in essere;
che l'art. 25 della delibera impugnata, prevedendo il potere
della regione di individuare in ciascun consorzio "le filiere
produttive da privilegiare, tenendo conto della vocazione dei singoli
territori", porrebbe in essere un'ulteriore ingerenza nell'attività
del consorzio, compromettendone l'autonomia;
che, infine, l'art. 22 della delibera impugnata, nel
disciplinare il procedimento della conferenza dei servizi, violerebbe
gli articoli da 9 a 12 della legge n. 340 del 2000 (modificativa
della legge n. 241 del 1990), legge che per il suo carattere
spiegherebbe la sua efficacia anche rispetto alla legge regionale;
che nel giudizio dinnanzi a questa Corte si è costituita la
Regione Calabria per chiedere il rigetto del ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri;
che, quanto al merito della prima censura, la disposizione
dell'art. 18, commi 5 e 6, nel conferire al Presidente della giunta,
esclusivamente in presenza di presupposti "certi", il potere di
sciogliere gli organi consortili e la facoltà di nominare un
commissario straordinario, non comporterebbe, ad avviso della difesa
della regione, un'indebita compressione dell'autonomia gestionale dei
consorzi stessi, ma sarebbe, al contrario, funzionale alla
realizzazione proprio di quell'autonomia, colmando "l'eventuale
vuoto" di operatività della stessa;
che, quanto all'ulteriore e analoga censura, riferita
all'art. 25 della delibera, l'identificazione delle "filiere
produttive da privilegiare" rientrerebbe esattamente nel potere di
controllo della regione sui piani economici e finanziari dei consorzi
industriali, previsto dalla legislazione nazionale richiamata dal
ricorrente;
che, per quanto riguarda la lamentata violazione degli
articoli da 9 a 12 della legge n. 340 del 2000, la resistente obietta
che la procedura in sede regionale, prevista dall'art. 22 della
delibera impugnata, non opererebbe alcuna violazione dei "principi
fondamentali" posti dalla normativa statale richiamata;
che, successivamente alla proposizione del ricorso da parte
del Presidente del Consiglio dei ministri, la delibera legislativa in
oggetto è stata promulgata quale legge della Regione Calabria
24 dicembre 2001, n. 38 (Nuovo regime giuridico dei consorzi per le
aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale), con omissione
delle disposizioni impugnate;
che, in data 18 marzo 2002, l'Avvocatura generale dello Stato
ha depositato atto di rinuncia al ricorso; rinuncia accettata senza
alcuna riserva dalla Regione Calabria;
Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative
per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita
dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del
processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte