Ordinanza n. 193/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1972 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 833/1969
- art. 56d.l. 745/1970
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili
urbani), così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970,
n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, promosso con
ordinanza emessa il 24 marzo 1972 dal pretore di Brescia nel
procedimento civile vertente tra Bonetti Apollonia e Piloni Adele,
iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che, con ordinanza 24 marzo 1972, emessa nel procedimento
civile vertente tra Bonetti Apollonia e Piloni Adele, il pretore di
Brescia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833, così come modificato
dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18
dicembre 1970, n. 1034, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
in quanto, prorogando - ove sussistano determinate condizioni di
affollamento e di reddito familiare - tutti i contratti di locazione in
corso al 1 dicembre 1969, e non pure quelli stipulati successivamente a
tale data, opera un ingiustificato trattamento differenziato fra
conduttori che si trovano nella stessa difficoltà di trovare alloggio
a prezzi ragionevoli.
Considerato che la stessa questione è stata decisa con la sentenza
n. 132 del 1972 di questa Corte, che l'ha dichiarata infondata;
che l'ordinanza non adduce nuovi profili, né argomenti che possano
indurre questa Corte a mutare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme
relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato
dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18
dicembre 1970, n. 1034, sollevata dal pretore di Brescia, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza 24 marzo
1972 e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 132 del 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte