Ordinanza n. 193/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1975 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1973 dal
tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Gallo Vincenzo
Gaetano e Patrocinio Addolorata, iscritta al n. 316 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 263 del 9 ottobre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 maggio 1973 dal tribunale
di Lecce nel corso di un procedimento civile vertente tra Gallo
Vincenzo Gaetano e Patrocinio Addolorata è stata sollevata, in
riferimento all'art. 7 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante
"Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio";
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con la sentenza 6 dicembre 1973, n. 176, e
manifestamente infondata con l'ordinanza 2 maggio 1974, n. 127, e che
non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi
dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante
"Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevata in
riferimento all'art. 7 della Costituzione dal tribunale di Lecce con
l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con la
sentenza n. 176 del 1973 e manifestamente infondata con l'ordinanza n.
127 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte