Ordinanza n. 193/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 283/1962
- art. 242legge 283/1962
- art. 243legge 283/1962
- art. 247legge 283/1962
- art. 250legge 283/1962
- art. 262legge 283/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e
262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con
ordinanza emessa il 30 marzo 1982 dal Pretore di Asti, iscritta al n.
362 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 317 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Asti, con ordinanza del 30 marzo 1982,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, 109 e 112 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 della legge 30
aprile 1962, n. 283, nelle parti in cui: a) subordina l'inizio
dell'azione penale all'espletamento della richiesta revisione di
analisi; b) non prevede che in ogni caso l'azione penale possa essere
iniziata o proseguita, pur in pendenza della revisione, non appena
decorso inutilmente il termine di due mesi per il compimento della
revisione stessa; c) preclude l'esercizio dell'azione penale nel caso
in cui l'analisi di revisione non confermi l'analisi di prima
istanza;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che il
Pretore aveva disposto la trasmissione al proprio ufficio di tutte le
analisi eseguite nel territorio del mandamento, prendendo cognizione
dei verbali di prelevamento ed analisi, disponendo perizia ed
emettendo mandato di comparizione;
e che, quindi, essendo il Pretore già informato delle indagini
in corso, le dedotte censure, tutte basate sul presupposto di una
mancata conoscenza della notizia di reato, perdono, nella specie,
ogni rilevanza (v., sul punto, ordinanza n. 363 del 1987);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962,
n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo
unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 101, 109 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Asti
con ordinanza del 30 marzo 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte