Ordinanza n. 193/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
il 4 marzo 1988 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di
Pesaro sul ricorso proposto dalla U.S.L. n. 3 di Pesaro contro
l'Ufficio delle Imposte Dirette di Pesaro, iscritta al n. 613 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla U.S.L. n.
3 di Pesaro contro l'Ufficio Imposte Dirette della stessa città,
avente ad oggetto la soprattassa di cui all'art. 92 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, per ritardato versamento delle ritenute
operate su redditi di lavoro autonomo e dipendente relativi all'anno
1982, la Commissione Tributaria di secondo grado di Pesaro ha
sollevato, con ordinanza del 4 marzo 1988 (R.O. n. 613 del 1988),
questione di legittimità costituzionale del citato art. 92, in
riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione;
che, ad avviso della Commissione remittente, l'equiparazione,
sotto il profilo sanzionatorio, operata dalla norma denunciata fra
due situazioni non omogenee, quali quella di chi spontaneamente,
seppure tardivamente, adempia l'obbligazione tributaria, e quella di
chi ometta il versamento fino a quando, rilevata dall'Ufficio
competente la omissione, sia costretto ad adempiere, appare
irragionevole e, pertanto, in contrasto con il principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;
che, inoltre, la norma censurata violerebbe, ad avviso della
stessa Commissione, gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto
esorbiterebbe dai limiti posti dall'art. 10, n. 11, della legge di
delega 9 ottobre 1971, n. 825, il quale imponeva al legislatore
delegato di commisurare le sanzioni all'effettiva gravità delle
violazioni;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha
concluso per la manifesta inammissibilità della questione.
Considerato che identiche questioni, con riferimento ai medesimi
profili, sono già state dichiarate manifestamente inammissibili con
ordinanze n. 132 e n. 954 del 1988, in base al rilievo che la
relativa censura trova ostacolo nell'impossibilità, per questa
Corte, di dettare una disciplina positiva della materia sostituendosi
al legislatore in scelte discrezionali, essendo evidentemente
necessario stabilire pur sempre un limite di tempo massimo oltre il
quale ritardo ed omissione si equivalgono;
che, in ogni caso, il maggiore o minore perdurare del ritardo
non rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare
degli interessi dovuti dal contribuente moroso (vedi artt. 9 e 92,
ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973);
che, non essendo stati proposti motivi nuovi o diversi, non v'è
ragione di modificare le precedenti decisioni e che, pertanto, la
questione appare manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione,
sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Pesaro con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte