Ordinanza n. 193/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 51, comma 1,
n. 4, e 669-octies del codice di procedura civile, promossi con n. 2
ordinanze emesse il 6 ed il 17 ottobre 1997 dal giudice istruttore
del tribunale di Torino nei procedimenti civili vertenti tra Geuna
Giuseppe ed altri e Bulgarello Sergio e tra l'azienda agricola "La
Meridiana" e il Caseificio centro latte Centallo S.r.l. ed altra,
iscritte ai nn. 826 e 886 del registro ordinanze 1997 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie
speciale, dell'anno 1997 e n. 2, prima serie speciale, dell'anno
1998;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che due giudici istruttori presso il tribunale di Torino -
designati dal presidente di quel tribunale per l'istruzione di
altrettanti giudizi di merito, instaurati dagli attori a séguito
della concessione ante causam di provvedimenti cautelari atipici ex
art. 700 del codice di procedura civile - hanno sollevato, con
ordinanze emesse il 6 ed il 17 ottobre 1997, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, del
codice di procedura civile, "nella parte in cui non prevede che il
giudice abbia l'obbligo di astenersi allorché abbia conosciuto della
causa in sede di procedimento cautelare proposto anteriormente al
giudizio di merito", ovvero del successivo art. 669-octies "nella
parte in cui non prevede (con disposizione analoga a quella contenuta
nel secondo comma dell'art. 669-terdecies) una specifica causa di
incompatibilità alla trattazione e decisione del giudizio di merito
costituita dall'aver conosciuto della controversia nella fase del
procedimento cautelare introdotto prima dell'inizio della causa di
merito";
che, secondo i rimettenti, sarebbero trasponibili nel processo
civile, in quanto delineate intorno al caposaldo
dell'imparzialità-terzietà del giudice, le affermazioni generali
fatte da questa Corte circa la "forza di prevenzione", e pertanto le
denunciate norme si porrebbero in contrasto con l'art. 24 della
Costituzione;
che infatti vi sarebbe l'assunzione, da parte del giudice in sede
cautelare, di vere e proprie valutazioni sulla medesima res judicanda
non limitate alla mera conoscenza dei fatti ma riferite ad aspetti
sostanziali della situazione giuridica controversa; e ciò potrebbe
di fatto pregiudicare, o anche solo fare apparire pregiudicata,
l'imparzialità del giudice stesso, riferita all'attività decisoria
nel successivo ed autonomo giudizio di merito;
che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale ha concluso per l'inammissibilità
ovvero per l'infondatezza delle sollevate questioni.
Considerato che - trattando questioni identiche, sollevate con
riguardo alle stesse disposizioni di legge e con riferimento al
medesimo parametro di costituzionalità - i giudizi possono essere
riuniti e congiuntamente decisi;
che, con sentenza n. 326 del 1997 (successiva alle ordinanze di
rimessione), questa Corte ha già dichiarato non fondata analoga
questione, affermando che la netta distinzione fra gli atti del
processo civile - informato al principio dispositivo, svolgentesi
attraverso il contraddittorio tra le parti, su un piano di "parità
delle armi" - e quelli del processo penale - essenzialmente
finalizzato all'accertamento del fatto ascritto all'imputato, la cui
posizione viene costantemente assistita dal favor rei - non consente
di ravvisare, al di là di una mera suggestione lessicale, l'asserito
parallelismo supposto dai rimettenti in ordine all'applicabilità
degli istituti di incompatibilità soggettiva nella materia
cautelare;
che, in particolare, la Corte ha osservato come i provvedimenti
cautelari adottati dal giudice civile - aventi carattere strumentale,
rispetto non già al merito della causa, bensì alla realizzazione
del diritto da accertare in tale sede - costituiscono espressione del
principio, secondo cui ogni situazione giuridica deve poter trovare
un suo momento cautelare, che non porta ad esprimere una "valutazione
contenutistica" su fatti aventi rilevanza nella causa di merito;
aggiungendo che il successivo giudizio civile di merito non è
descrivibile in termini di revisio prioris instantiae operata sulla
medesima res judicanda dovendosi escludere che la decisione espressa
sulla domanda cautelare possa configurarsi come ragione di
condizionamenti suscettibili di minare l'imparzialità del giudice;
che tali considerazioni assumono valenza generale, estensibile
anche al censurato art. 669-octies cod. proc. civ;
che, dunque, in assenza di ulteriori motivi offerti dai
rimettenti a sostegno dei denunciati vizi di illegittimità
costituzionale, le questioni devono essere dichiarate manifestamente
infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma,
n. 4, e 669-octies del codice di procedura civile, sollevate, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice istruttore
del tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte