Ordinanza n. 193/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1999 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 52d.lgs. 22/1997
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 2legge 146/1994
citata
- art. 34legge 689/1981
- art. 35legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto
legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti
pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio), promosso con
ordinanza emessa il 21 settembre 1998 dal pretore di Ancona, sezione
distaccata di Senigallia, iscritta al n. 839 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 settembre 1998, pervenuta
a questa Corte il 5 novembre 1998, il pretore di Ancona, sezione
distaccata di Senigallia, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
dell'art. 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio), come modificato dal decreto legislativo 8 novembre
1997, n. 389;
che il remittente osserva che il reato contravvenzionale per il
quale si procede, concernente l'omessa comunicazione dei dati
relativi alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, era previsto
dagli artt. 3, commi 3 e 5, e 9-octies del decreto legge n. 397 del
1988, abrogati dall'art. 56 del d.lgs. n. 22 del 1997, e che l'art.
52 dello stesso d.lgs. n. 22 del 1997 punisce oggi quel comportamento
omissivo con una sanzione amministrativa pecuniaria;
che tale sopravvenuta depenalizzazione appare al remittente in
contrasto con i principi e criteri direttivi dettati dalla legge di
delega 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee, legge comunitaria 1993), sulla cui base (a seguito della
sostituzione del termine originario della delega, disposta dall'art.
6, comma 1, della legge n. 52 del 1996) è stato emanato il d.lgs.
n. 22 del 1997, e dunque in contrasto con l'art. 76 della
Costituzione, sotto un duplice profilo;
che, in primo luogo, sarebbe violato l'art. 2, comma 1, lettera d
primo periodo, della legge di delega, secondo cui "salva
l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi", in quanto,
dovendosi fare salve le norme penali previgenti, e prevedere nuove
sanzioni amministrative o penali solo "ove necessario", il decreto
legislativo non avrebbe potuto degradare ad illecito amministrativo
un comportamento già penalmente sanzionato;
che ad avviso del giudice a quo sarebbe, in secondo luogo,
violato il criterio direttivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera d,
secondo periodo, della legge di delega, a tenore del quale le
sanzioni penali, entro limiti quantitativi fissati, "saranno previste
solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo
interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli
tutelati dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ",
criterio in base al quale dovrebbe ritenersi riservata alla sanzione
penale la materia delle violazioni, come quella in discussione, che
espongono a pericolo l'interesse ambientale, in quanto la mancata
comunicazione dei dati relativi ai rifiuti potrebbe impedire le
prescritte verifiche circa la gestione dei rifiuti stessi e quindi la
messa in atto degli strumenti di tutela;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque infondata.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 456 del 1998,
successiva all'ordinanza di rimessione introduttiva del presente
giudizio, ha dichiarato non fondata una identica questione, sollevata
in riferimento allo stesso parametro e sotto gli stessi profili;
che, in particolare, la Corte ha ritenuto che l'art. 2, lettera d
della legge di delega non precludeva al legislatore delegato di
rivedere anche l'impianto sanzionatorio nella materia, oggetto, sulla
base della stessa delega, di una nuova compiuta disciplina, restando
entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettera d terza
proposizione, della medesima legge n. 146 del 1994; e che il
riferimento agli interessi "del tipo di quelli tutelati dagli
articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689" si configura
come un limite alla facoltà del legislatore delegato di stabilire
nuove sanzioni penali, più che come una direttiva che lo vincolasse
a prevedere comunque siffatte sanzioni, onde il legislatore delegato
poteva scegliere, in base ad un apprezzamento largamente
discrezionale, se ricorrere alle sanzioni penali che non
costituiscono l'unico strumento di tutela degli interessi ambientali
o a quelle amministrative in relazione alle violazioni in esame;
che l'odierna ordinanza di rimessione non reca argomenti nuovi
né comunque tali da indurre la Corte a rivedere le proprie
determinazioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio), come modificato dal decreto legislativo 8 novembre
1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 5 febbraio 1997, n.
22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di
rifiuti di imballaggio), sollevata, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d della legge
22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge
comunitaria 1993), dal pretore di Ancona, sezione distaccata di
Senigallia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte