Ordinanza n. 193/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/2000 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 990/1969
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b),
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti), promossi con ordinanza emessa il 13 aprile
1999 dal giudice di pace di Castrovillari nel procedimento civile tra
Laghi Maria e Laghi Francesco e altra, iscritta al n. 368 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26 - prima serie speciale - dell'anno 1999, nonché con
ordinanza emessa il 10 marzo 1999 dal giudice di pace di Firenze nel
procedimento civile tra Doretti Laura e la Toro Assicurazioni S.p.a.
e altri, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 - prima serie
speciale - dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che il giudice di pace di Castrovillari ha sollevato, in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b), della legge
24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), nella parte in cui non consente il
risarcimento dei danni a cose subìti da coloro che siano legati da
vincolo di parentela o affinità con l'assicurato;
che, ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe
l'art. 2 della Costituzione, poiché fra i diritti inviolabili
dell'uomo vanno ricompresi anche quelli inerenti al patrimonio, dei
quali la norma in esame (escludendo i benefici assicurativi) non
garantirebbe adeguata tutela;
che vi sarebbe lesione dell'art. 3 della Costituzione per
disparità di trattamento tra i congiunti e gli affini
dell'assicurato, da un lato, e dall'altro le persone legate a
quest'ultimo da un vincolo di amicizia, che in ipotesi potrebbe
essere addirittura più intenso di quello derivante da parentela o
affinità;
che anche il giudice di pace di Firenze ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b),
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non consente
il risarcimento dei danni a cose subìti da coloro che siano legati
da vincolo di parentela o affinità con l'assicurato, pur senza
convivere con esso;
che, secondo il rimettente, la norma censurata sarebbe in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della
ragionevolezza, in quanto l'esclusione dei congiunti e affini
dell'assicurato dai benefici dell'assicurazione obbligatoria ha
ragion d'essere unicamente quando sussista tra assicurato e
danneggiati una comunità di interessi patrimoniali e di sfera
economica;
che ciò avverrebbe soltanto nel caso di convivenza tra i
suddetti soggetti, mentre escludere il congiunto danneggiato dai
benefici dell'assicurazione quando non vi sia convivenza
significherebbe limitare ingiustificatamente il diritto al
risarcimento;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,
preliminarmente eccependo il difetto di motivazione sulla rilevanza
della questione sollevata dal giudice di pace di Firenze (in
particolare, per non avere il rimettente precisato se danneggiato e
assicurato fossero o meno conviventi);
che, nel merito, l'interventore ha concluso per
l'infondatezza, osservando che la discriminazione prevista per i
familiari dell'assicurato, con riferimento ai danni a cose, non è
irragionevole, essendo giustificata sia dall'esistenza di una
"confusione" di patrimoni tra i congiunti - quando il legame di
parentela è assai stretto - sia dall'esigenza di evitare possibili
abusi in danno dell'assicuratore.
Considerato che i due giudizi hanno a oggetto la medesima norma,
e possono essere decisi congiuntamente;
che nell'ordinanza di rimessione il giudice di pace di
Castrovillari nulla dice in ordine alla fattispecie concreta dedotta
in giudizio, alle domande formulate, alle eccezioni sollevate;
che l'assenza di qualsiasi descrizione dei fatti impedisce di
valutare la rilevanza della questione, e comporta di conseguenza
l'inammissibilità della stessa (cfr. ordinanze nn. 93, 53, 37 del
1999 e 470 del 1998);
che è, invece, ammissibile la questione, come prospettata
dal giudice di pace di Firenze, il quale ha dato conto dell'esistenza
d'una controversia avente a oggetto il risarcimento dei danni causati
da un sinistro stradale, delle domande formulate da parte attrice e
delle eccezioni sollevate dall'assicuratore convenuto;
che l'esclusione dei prossimi congiunti dell'assicurato dai
benefici assicurativi, limitatamente ai danni alle cose, costituisce
esercizio di discrezionalità legislativa, sotteso dal duplice
intento di evitare, da un lato, la concentrazione nel medesimo
soggetto della qualità di assicurato e danneggiato e, dall'altro, la
preordinazione di collusioni in danno dell'assicuratore (cfr. la
relazione alla legge n. 990 del 1969);
che lo strumento prescelto per conseguire gli scopi suddetti
non è irragionevole, in quanto è del tutto plausibile che tra
prossimi congiunti possa sussistere una comunione di interessi anche
a prescindere da un rapporto di convivenza;
che, inoltre, l'esclusione prevista dall'art. 4, lettera b),
della legge n. 990 del 1969, non è in contrasto con la normativa
comunitaria, la quale ha imposto agli Stati membri l'obbligo di
prevedere la copertura assicurativa, in favore dei membri della
famiglia dell'assicurato, unicamente per i danni alle persone (quarto
e nono considerando nonché artt. 1 e 3 della direttiva n. 84/5/CEE
del Consiglio del 30 dicembre 1983), lasciando così facoltà al
legislatore nazionale di estendere o meno i benefici assicurativi ai
danni alle cose dei familiari dell'assicurato;
che a conclusioni analoghe questa Corte era già pervenuta
con la sentenza n. 188 del 1991, ove si affermò che l'esistenza tra
i membri di un gruppo parentale di una comunione di interessi (la
quale può prescindere dal requisito esteriore della convivenza),
mentre non giustifica l'esclusione della tutela assicurativa per i
danni alle persone, può giustificare tale esclusione per i danni
alle cose;
che, pertanto, la questione, come sollevata, si deve
dichiarare manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b),
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti), sollevata dal giudice di pace di
Castrovillari con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del citato art. 4, lettera b), sollevata
dal giudice di pace di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte