Ordinanza n. 193/2001
Altra decisione · depositata il 14/06/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.lgs. 564/1996
- art. 1legge 335/1995
usata come parametro
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 1204/1971
- art. 5legge 1204/1971
citata
- art. 14d.lgs. 503/1992
- art. 15legge 53/2000
- art. 25d.lgs. 564/1996
- art. 86d.lgs. 564/1996
- art. 14d.lgs. 564/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della
delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura
assicurativa per periodi non coperti da contribuzione), promosso con
ordinanza emessa il 7 luglio 1999 dal tribunale di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Madiai Franca e l'INPS, iscritta al
n. 640 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione di Madiai Franca nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale promossa
da Madiai Franca contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale
il tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia
di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi
non coperti da contribuzione), in riferimento all'art. 77 della
Costituzione;
che nel giudizio a quo la Madiai ha proposto appello contro
la sentenza di primo grado che ha escluso il suo diritto
all'accredito di contributi figurativi per i periodi di maternità
intercorrenti dal 19 giugno al 19 novembre 1967 e dal 4 aprile al
4 settembre 1971;
che in base alla norma impugnata è consentito alla
lavoratrice madre di ottenere il riconoscimento della predetta
contribuzione, in relazione ai periodi di astensione obbligatoria di
cui agli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, anche se
la maternità si è verificata "al di fuori del rapporto di lavoro
(...), a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della
domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di
rapporto di lavoro";
che, contrariamente all'assunto della ricorrente, il pretore
di Firenze è pervenuto al rigetto della domanda, ritenendo che la
norma in esame non possa far considerare superato il limite temporale
già fissato dall'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, in base al quale tanto la contribuzione figurativa quanto il
riscatto dei periodi di astensione (obbligatoria e facoltativa) per
maternità sono subordinati al fatto che l'evento protetto si
collochi in una data successiva al 1° gennaio 1994;
che il pretore di Firenze ha ritenuto che la norma oggi
impugnata non potesse avere efficacia di abrogazione tacita
dell'art. 14 citato, sicché la domanda della Madiai, riguardando due
periodi di tempo ampiamente precedenti rispetto al 1° gennaio 1994,
doveva comunque essere respinta;
che il tribunale rimettente, invece, prende le mosse da un
diverso presupposto interpretativo, già fatto proprio dalla
ricorrente nell'atto di appello, secondo cui l'art. 2, comma 4, del
d.lgs. n. 564 del 1996, nonostante la mancanza di un'esplicitazione
in tal senso, avrebbe eliminato il requisito temporale di cui
all'art. 14 del d.lgs. n. 503 del 1992, con la conseguenza che le
domande finalizzate al riconoscimento dell'accredito figurativo
dovrebbero essere accolte anche nel caso della ricorrente;
che tuttavia è proprio l'adozione di siffatta opzione
interpretativa a rendere non manifestamente infondata la prospettata
questione di legittimità costituzionale, poiché l'eliminazione del
citato limite di tempo renderebbe evidente che il legislatore
delegato ha travalicato i limiti a lui posti dalla legge di
delegazione;
che l'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
infatti, nel fissare la delega che ha poi dato luogo al d.lgs. n. 564
del 1996, nulla dice circa il limite temporale per il riconoscimento
dell'accredito figurativo per maternità, il che palesa la violazione
dell'art. 77 Cost., sembrando al giudice a quo che al legislatore
delegato non possa essere consentito "stabilire una disciplina così
marcatamente diversa da quella precedente e su di un punto così
concretamente determinante e gravido di conseguenze, anche di tipo
finanziario";
che si è costituita nel presente giudizio Madiai Franca,
chiedendo che la prospettata questione venga dichiarata inammissibile
oppure infondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocaturagenerale dello Stato,
sollecitando una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza
della questione.
Considerato che, successivamente alla discussione avvenuta alla
pubblica udienza del 6 marzo 2001, è stato promulgato e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione;
che detto decreto legislativo ha sostanzialmente recepito
(art. 25) il testo dei commi 1, 4 e 6 dell'art. 2 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che è stato contestualmente
abrogato (art. 86);
che il menzionato art. 86 ha pure provveduto all'abrogazione
dei commi 1 e 3 dell'art. 14 del decretolegislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, dal quale il tribunale di Firenze ricavava l'esistenza del
termine che la norma denunciata avrebbe, a suo avviso,
illegittimamente abrogato;
che alla luce di siffatte modifiche normative, pertanto,
appare opportuno restituire gli atti al giudice rimettente, affinché
provveda a valutare la permanente rilevanza della prospettata
questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte