Ordinanza n. 194/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1975 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 865/1971
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 113legge 865/1971
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo
comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia
residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1974
dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso di
Rizzo Cesareo contro il Comune di Lecce e la Regione Puglia, iscritta
al n. 58 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 13 marzo 1974, dal
T.A.R. della Puglia questione di legittimità - in riferimento agli
artt. 113, secondo comma, e (implicitamente) 3 della Costituzione -
dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865
(programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica), in
quanto, in relazione agli atti espropriativi e di occupazione di
urgenza previsti dalla stessa legge, la norma apporta restrizioni al
potere di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati in via
giurisprudenziale, quale, in via generale, disciplinato dall'art. 39
t.u. 1924 n. 1054 (leggi del Consiglio di Stato) ed ora dall'art. 21
legge 1971, n. 1034, sui tribunali amministrativi regionali;
che è intervenuto, nel relativo giudizio innanzi questa Corte, il
Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la
declaratoria di infondatezza della questione sopradetta.
Considerato che questione identica a quella ora sollevata è stata
già risolta da questa Corte, che, con sentenza n. 284 del 1974, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, proposta con l'ordinanza in epigrafe indicata,
dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme
sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del 19 dicembre
1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte