Corte costituzionale

Ordinanza n. 194/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1975 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13legge 865/1971

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo

comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia

residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1974

dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso di

Rizzo Cesareo contro il Comune di Lecce e la Regione Puglia, iscritta

al n. 58 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 13 marzo 1974, dal

T.A.R. della Puglia questione di legittimità - in riferimento agli

artt. 113, secondo comma, e (implicitamente) 3 della Costituzione -

dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865

(programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica), in

quanto, in relazione agli atti espropriativi e di occupazione di

urgenza previsti dalla stessa legge, la norma apporta restrizioni al

potere di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati in via

giurisprudenziale, quale, in via generale, disciplinato dall'art. 39

t.u. 1924 n. 1054 (leggi del Consiglio di Stato) ed ora dall'art. 21

legge 1971, n. 1034, sui tribunali amministrativi regionali;

che è intervenuto, nel relativo giudizio innanzi questa Corte, il

Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la

declaratoria di infondatezza della questione sopradetta.

Considerato che questione identica a quella ora sollevata è stata

già risolta da questa Corte, che, con sentenza n. 284 del 1974, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, proposta con l'ordinanza in epigrafe indicata,

dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme

sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del 19 dicembre

1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte