Corte costituzionale

Ordinanza n. 194/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1980 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 27legge 513/1977
  • art. 28legge 513/1977
  • art. 52legge 457/1978

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27 e

28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (provvedimenti urgenti in materia

di edilizia residenziale pubblica) e dell'art. 52 della legge 5 agosto

1978, n. 457 (norme per l'edilizia residenziale), promossi con

ordinanze 11 aprile 1979 del tribunale di L'Aquila, 3 febbraio 1979 (n.

3 ordinanze) del tribunale di Teramo, 4 ottobre 1979 del tribunale di

Milano, 19 ottobre 1979 della Corte d'appello di Firenze e 10 gennaio e

14 febbraio 1980 del tribunale di Milano, iscritte rispettivamente ai

nn. 875, 890, 891, 892 e 900 del registro ordinanze 1979 e nn. 121, 506

e 507 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 36, 124 e 249 dell'anno 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione agli

artt. 3 e 47 della Costituzione, degli artt. 27 e 28 della legge 8

agosto 1977, n. 513, nonché dell'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n.

457, concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli

alloggi appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari;

Considerato che, per quanto riguarda l'impugnativa per assunta

violazione dell'art. 3 Cost. degli artt. 27, secondo comma e 28 della

legge 8 agosto 1977, n. 513, concernenti le modalità e i criteri di

determinazione dei prezzi in materia di cessione degli alloggi,

identica questione è stata già dichiarata infondata da questa Corte

con la sentenza n. 122 del 1980;

Che tale decisione è sostanzialmente riferibile anche all'art. 52

della legge 5 agosto 1978, n. 457, il cui contenuto, come pure è stato

affermato con la detta sentenza, è sostanzialmente confermativo delle

norme antecedenti;

Che non sono stati addotti né risultano motivi che possano indurre

la Corte a discostarsi da tale giurisprudenza;

Considerato altresì che, con l'ordinanza della corte d'appello di

Firenze del 19 ottobre 1979 è stata specificamente sollevata anche

questione di legittimità dell'art. 27, primo comma, della legge 8

agosto 1977, n. 513, in relazione all'art. 47 della Costituzione,

affermandosi che la ivi disposta abrogazione espressa della normativa

precedentemente vigente in materia di cessione in proprietà degli

alloggi popolari a prezzi notevolmente inferiori ai valori di mercato

violerebbe la garanzia dell'accesso del risparmio popolare alla

proprietà dell'abitazione di cui al menzionato precetto

costituzionale;

Che analoga censura è stata sollevata con le ordinanze del

tribunale di Milano del 10 gennaio e del 14 febbraio 1980;

Che la disposizione abolitiva impugnata non è da considerare in

contrasto con l'invocata garanzia costituzionale in quanto questa

ultima segna un indirizzo di politica economica e sociale tendente ad

incoraggiare il risparmio popolare, la cui portata non può ovviamente

estendersi al punto da rendere necessaria la cessione di immobili a

prezzi inferiori a quelli di mercato e quindi, in definitiva, a carico

della collettività.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 27, primo e secondo comma, e 28 della legge

8 agosto 1977, n. 513, nonché dell'art. 52 della legge 5 agosto 1978,

n. 457, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento

agli artt. 3 e 47 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte