Ordinanza n. 194/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1980 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 513/1977
- art. 28legge 513/1977
- art. 52legge 457/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27 e
28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (provvedimenti urgenti in materia
di edilizia residenziale pubblica) e dell'art. 52 della legge 5 agosto
1978, n. 457 (norme per l'edilizia residenziale), promossi con
ordinanze 11 aprile 1979 del tribunale di L'Aquila, 3 febbraio 1979 (n.
3 ordinanze) del tribunale di Teramo, 4 ottobre 1979 del tribunale di
Milano, 19 ottobre 1979 della Corte d'appello di Firenze e 10 gennaio e
14 febbraio 1980 del tribunale di Milano, iscritte rispettivamente ai
nn. 875, 890, 891, 892 e 900 del registro ordinanze 1979 e nn. 121, 506
e 507 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 36, 124 e 249 dell'anno 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione agli
artt. 3 e 47 della Costituzione, degli artt. 27 e 28 della legge 8
agosto 1977, n. 513, nonché dell'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n.
457, concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli
alloggi appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari;
Considerato che, per quanto riguarda l'impugnativa per assunta
violazione dell'art. 3 Cost. degli artt. 27, secondo comma e 28 della
legge 8 agosto 1977, n. 513, concernenti le modalità e i criteri di
determinazione dei prezzi in materia di cessione degli alloggi,
identica questione è stata già dichiarata infondata da questa Corte
con la sentenza n. 122 del 1980;
Che tale decisione è sostanzialmente riferibile anche all'art. 52
della legge 5 agosto 1978, n. 457, il cui contenuto, come pure è stato
affermato con la detta sentenza, è sostanzialmente confermativo delle
norme antecedenti;
Che non sono stati addotti né risultano motivi che possano indurre
la Corte a discostarsi da tale giurisprudenza;
Considerato altresì che, con l'ordinanza della corte d'appello di
Firenze del 19 ottobre 1979 è stata specificamente sollevata anche
questione di legittimità dell'art. 27, primo comma, della legge 8
agosto 1977, n. 513, in relazione all'art. 47 della Costituzione,
affermandosi che la ivi disposta abrogazione espressa della normativa
precedentemente vigente in materia di cessione in proprietà degli
alloggi popolari a prezzi notevolmente inferiori ai valori di mercato
violerebbe la garanzia dell'accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell'abitazione di cui al menzionato precetto
costituzionale;
Che analoga censura è stata sollevata con le ordinanze del
tribunale di Milano del 10 gennaio e del 14 febbraio 1980;
Che la disposizione abolitiva impugnata non è da considerare in
contrasto con l'invocata garanzia costituzionale in quanto questa
ultima segna un indirizzo di politica economica e sociale tendente ad
incoraggiare il risparmio popolare, la cui portata non può ovviamente
estendersi al punto da rendere necessaria la cessione di immobili a
prezzi inferiori a quelli di mercato e quindi, in definitiva, a carico
della collettività.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 27, primo e secondo comma, e 28 della legge
8 agosto 1977, n. 513, nonché dell'art. 52 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento
agli artt. 3 e 47 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte