Ordinanza n. 194/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1982 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 688
cod. pen. (Ubriachezza) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 giugno 1981 dal Tribunale di Venezia nel
procedimento penale a carico di Piacentini Roberto, iscritta al n. 712
del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47 del 17 febbraio 1982;
2) ordinanza emessa il 12 febbraio 1981 dal Pretore di Venezia nel
procedimento penale a carico di Franceschini Giancarlo, iscritta al n.
713 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47 del 17 febbraio 1982;
3) ordinanza emessa il 25 novembre 1981 dal Tribunale di Venezia
nel procedimento penale a carico di Lacchini Giovanni Battista,
iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 30 giugno 1982;
4) ordinanza emessa il 28 gennaio 1980 dal Pretore di Cesena nel
procedimento penale a carico di Laghi Ugo ed altri, iscritta al n. 172
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 277 del 18 agosto 1982.
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Venezia, con ordinanza 10 giugno 1981,
ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 688 c.p.;
che la medesima disposizione è stata impugnata, in riferimento
agli artt. 3 e 32 Cost., anche dal Pretore di Cesena, dal Pretore di
Venezia e dal Tribunale di Venezia con ordinanze emesse,
rispettivamente, il 28 gennaio 1980, il 12 febbraio 1981 e il 25
novembre 1981;
ritenuto che i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;
considerato che la questione, nei termini prospettati dai giudici a
quibus, è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza
n. 104 del 27 maggio 1982, successiva alla pronuncia delle ordinanze di
rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 688 c.p. sollevata, in riferimento agli artt.
3, 27 e 32 della Costituzione, dalle ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte