Ordinanza n. 194/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 59, n.
8, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli
immobili urbani) promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di Adria
il 23 novembre 1979 e dal Giudice conciliatore di Rovereto il 16 luglio
1980, rispettivamente iscritte ai nn. 198 e 653 del registro ordinanze
1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 138 e
304 del 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il pretore di Adria ed il giudice conciliatore di
Rovereto con le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 59, n. 8, della legge 27 luglio
1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3, 70, 101 e 103 della
Costituzione.
Considerato che il pretore e il conciliatore dubitano della
legittimità costituzionale dell'espressione "senza giustificato
motivo" impiegata dalla norma denunziata per concedere il recesso dal
contratto di locazione soggetto a proroga, quando il conduttore non
occupi continuamente l'immobile, osservando che la vaghezza della
previsione normativa concederebbe "un potere discrezionale così ampio
da esorbitare i compiti istituzionali dell'autorità giudiziaria,
risolvendosi in una funzione di creazione normativa, costituzionalmente
spettante al potere legislativo";
che la giurisprudenza di questa Corte ammette al contrario che il
legislatore impieghi espressioni di genere analogo a quelle denunziate
(cfr., ad es. sent. n. 236/1975 per l'espressione "possesso
giustificato"; sent. n. 131/70 per l'espressione "casi più gravi").
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 59, n. 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392,
sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 70,
101 e 103 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte