Ordinanza n. 194/1988
Altra decisione · depositata il 18/02/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 689/1976
- art. 2legge 159/1976
usata come parametro
citata
- art. 502Codice di procedura penale
- art. 4legge 31/1976
- art. 5legge 599/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8
ottobre 1976, n. 689 (Conversione in legge del decreto-legge 10
agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'art. 2 della legge 30
aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente
disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori
modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30
aprile 1976, n. 159), promosso con ordinanza emessa il 1° aprile 1980
dal Tribunale di Sondrio, iscritta al n. 329 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239
dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, con ordinanza del 1° aprile
1980, ha denunciato, in riferimento all'art.3 della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689,
nella parte in cui non prevede, in relazione agli illeciti valutari
relativi al rientro di capitali posseduti all'estero,
l'obbligatorietà del rito direttissimo, deducendo ingiustificata
disparità di trattamento rispetto alle illecite costituzioni, fuori
del territorio dello Stato, di disponibilità valutarie o di
attività di altro genere, per le quali è sempre obbligatorio il
rito direttissimo;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non rilevante e
comunque non fondata, in quanto, fra l'altro, "secondo
l'interpretazione che la Corte di Cassazione ha dato del complesso
della legislazione valutaria succedutasi dal 1976, il giudizio
direttissimo è obbligatorio per tutti i reati valutari contemplati
da tale legislazione";
Considerato che - a parte ogni rilievo sulla giurisprudenza della
Corte di cassazione, prevalentemente nel senso indicato
dall'Avvocatura dello Stato - l'art.4 del decreto-legge 4 marzo 1976,
n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, assunto dal
giudice a quo come tertium comparationis, è stato sostituito
dall'art. 5 della legge 26 settembre 1986, n. 599, a norma del quale
"per i reati previsti dal presente decreto, sempre che non siano
necessarie speciali indagini, si procede a giudizio direttissimo,
anche in deroga all'art. 502 del codice di procedura penale";
e che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della
normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante
(v., per un precedente analogo, ordinanza n. 356 del 1987);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sondrio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte