Ordinanza n. 194/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 455/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 (Disposizioni in materia di imposte
sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di
termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze
tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
nonché altre disposizioni tributarie), promosso con ordinanza emessa
il 15 dicembre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Reggio Calabria sul ricorso proposto da Abenavoli Carmelo ed altre
contro l'U.T.E. di Reggio Calabria, iscritta al n. 728 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Reggio
Calabria, con ordinanza del 15 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte il
22 novembre 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992 n. 455, nella parte in
cui dispone che fino al 31 dicembre 1993 restano in vigore e
continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20
gennaio 1990 (in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990), che
fa riferimento al valore unitario di mercato ritraibile in via
ordinaria dall'immobile invece che al valore della locazione, così
determinando "una disarmonia del sistema tributario" e la violazione
del "principio generale della proporzionalità rispetto alla
capacità contributiva";
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
giudizio, ha rilevato la inammissibilità della questione per non
essere stato convertito in legge il decreto-legge n. 455 del 1992, di
cui fa parte la norma impugnata;
Considerato che il decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 non è
stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta
dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 1993;
che, quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte
(v., ex plurimis, ordinanze n. 133 e 32 del 1994 e 389 del 1993), la
questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre
1992, n. 455 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui
trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la
definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre
disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di
Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte