Ordinanza n. 194/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1998 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 511Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 553 (Disposizioni in tema di incompatibilità dei
magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di
detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara),
promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1996 dal tribunale di
Messina, iscritta al n. 872 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie
speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 novembre 1996, pervenuta a
questa Corte il 4 dicembre 1997 (r.o. n. 872 del 1997), il tribunale
di Messina ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 77 della Costituzione, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 553 (Disposizioni in tema di incompatibilità dei
magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di
detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara);
che il tribunale remittente, investito di un procedimento penale
nei confronti di otto imputati la cui posizione era stata separata da
quella degli altri imputati di un preesistente procedimento a seguito
della astensione per incompatibilità di due magistrati che
componevano il collegio giudicante, afferma di essere chiamato, a
seguito delle richieste formulate dal pubblico ministero e dalle
altre parti, a fare immediata applicazione di disposizioni contenute
nel decreto-legge n. 553 del 1996, concernenti la salvezza della
efficacia degli atti compiuti prima dell'accoglimento della
dichiarazione di astensione (art. 1, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge citato), la previsione della utilizzabilità dei
medesimi atti mediante la sola lettura o mediante l'indicazione a
norma dell'art. 511, comma 5, cod. proc. pen. (art. 1, comma 2), la
sospensione dei termini di custodia cautelare (art. 1, commi 3, 4,
5), considerata dal collegio ai fini della determinazione dei termini
di fase, altrimenti già scaduti per due degli imputati;
che, secondo il giudice a quo, il decreto-legge n. 553 del 1996
costituirebbe mera reiterazione di precedenti decreti-legge non
convertiti, e da ultimo del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 464,
non essendo esclusa la reiterazione dal fatto che il decreto-legge
impugnato ha espressamente disposto l'abrogazione dell'intero
precedente decreto n. 464 del 1996, quando questo era ancora in
vigore, pedissequamente ricalcandone poi il contenuto;
che pertanto esso sarebbe in contrasto con l'art. 77 della
Costituzione, per le ragioni messe in luce dalla sentenza n. 360 del
1996 di questa Corte, che ha chiarito come sia costituzionalmente
preclusa la riproduzione in un nuovo decreto delle disposizioni di
quello decaduto per mancata conversione, senza contenuti
sostanzialmente diversi o senza nuovi presupposti giustificativi di
natura straordinaria;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, sull'assunto
che la sopravvenuta conversione in legge del decreto - con la legge
23 dicembre 1996, n. 652 - sanerebbe ogni vizio di legittimità del
decreto stesso, in virtù della ricezione del suo contenuto in un
provvedimento che esprime la volontà sovrana del Parlamento.
Considerato che il decreto-legge impugnato è stato convertito
dalla soppravvenuta legge 23 dicembre 1996, n. 652, con modifiche che
non interessano le disposizioni considerate dal giudice a quo;
che la questione è sollevata con esclusivo riferimento alla
violazione dell'art. 77 della Costituzione discendente dalla
reiterazione di precedenti decreti-legge non convertiti, senza
prospettare alcun altro profilo di illegittimità, né affermare la
mancanza originaria dei presupposti di costituzionalità per il
ricorso alla decretazione d'urgenza;
che il denunciato vizio derivante dalla reiterazione del
contenuto di precedenti decreti-legge, in assenza di nuovi e
soppravvenuti motivi di necessità e di urgenza - vizio che si
sostanzia nella elusione del termine costituzionale di efficacia del
decreto-legge -, è sanato dalla intervenuta conversione in legge,
con la quale le Camere hanno assunto come propri i contenuti della
disciplina adottata dal Governo (sentenza n. 360 del 1996);
che, pertanto, la questione deve ritenersi manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553
(Disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga
dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti
penitenziari di Pianosa e dell'Asinara), sollevata, in riferimento
all'art. 77 della Costituzione, dal tribunale di Messina con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte