Ordinanza n. 194/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1999 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 113d.lgs. 77/1995
usata come parametro
citata
- art. 1legge 720/1984
- art. 1-bislegge 720/1984
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 113, comma 1,
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali), e 1-bis comma 4-bis della
legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria
unica per enti ed organismi pubblici), promosso con ordinanza emessa
il 21 maggio 1998 dal pretore di Reggio Calabria - sezione distaccata
di Melito Porto Salvo nel procedimento civile vertente tra Marrone
Carmine e il comune di Pozzuoli ed altro, iscritta al n. 545 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di Marrone Carmine, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di
Melito Porto Salvo, con ordinanza emessa il 21 maggio 1998, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 113, comma 1, del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario
e contabile degli enti locali), nella parte in cui non ammette
procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti
degli enti locali di cui all'art.1, comma 2, della stessa legge
presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri, e dell'art. 1-bis
comma 4-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), nella
parte in cui non ammette - nei confronti degli enti ed organismi
pubblici indicati nella tabella A della citata legge - atti di
sequestro e di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello
Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di
nullità rilevabile anche d'ufficio;
che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate
violerebbero i richiamati principi costituzionali sotto molteplici
aspetti ed in particolare: a) determinerebbero una ingiustificata
posizione di privilegio a favore degli enti di cui alla tabella A
della legge 29 ottobre 1984, n. 720; b) introdurrebbero ipotesi di
nullità della procedura esecutiva rilevabili di ufficio in un
sistema che non conosce vizi rilevabili d'ufficio diversi da quelli
espressamente previsti dal codice di rito; c) impedirebbero di adire
il giudice naturale identificato con quello del luogo ove si
rinvengono beni e crediti degli enti pubblici utilmente pignorabili;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione
venga dichiarata inammissibile in quanto l'ordinanza di rimessione,
risultando priva di una pur sintetica esposizione degli elementi di
fatto della controversia, non consentirebbe un effettivo riscontro
della rilevanza della questione nel giudizio a quo;
che nel merito, ad avviso della stessa difesa, la questione
sarebbe comunque infondata in quanto la disciplina censurata
troverebbe una ragionevole giustificazione nella specificità della
posizione della pubblica amministrazione e nella opportunità di
assicurare una gestione delle risorse funzionale al perseguimento
delle finalità di interesse pubblico proprie dell'ente esecutato;
che si è costituita la parte privata nel giudizio a quo con
memoria depositata fuori termine.
Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, la questione di legittimità costituzionale, per risultare
ammissibile, esige l'indicazione, nell'ordinanza di rimessione, delle
circostanze di fatto oggetto della controversia, onde consentire alla
Corte le valutazioni di sua competenza anche in ordine alla rilevanza
della questione così come proposta dal rimettente (ex plurimis:
ordinanza n. 424 del 1996);
che, nel caso in esame, non avendo il giudice a quo specificato
presso quale soggetto, diverso dal tesoriere dell'ente, sarebbe stata
attivata la procedura esecutiva, resta dubbia l'applicabilità nel
giudizio principale della norma, denunciata dal rimettente, che
esclude l'ammissibilità di atti di sequestro o di pignoramento
presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni
decentrate del bancoposta;
che, pertanto, risultando impossibile valutare l'applicabilità
nel giudizio a quo delle norme congiuntamente denunciate dal
rimettente, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 113, comma 1, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali), e 1-bis comma 4-bis della legge 29
ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per
enti ed organismi pubblici), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24 e 25 della Costituzione, dal pretore di Reggio Calabria, sezione
distaccata di Melito Porto Salvo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte