Ordinanza n. 194/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/06/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 9legge 74/1987
- art. 13legge 74/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del
regolamento di previdenza per i deputati approvato dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973 (e
successive modificazioni, fino a quella del 5 agosto 1997), promosso
con ordinanza emessa il 30 giugno 2000 dal tribunale di Palermo nel
procedimento civile vertente tra Pucitta Maria Vittoria e l'Assemblea
regionale siciliana, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso d'un giudizio civile, promosso dalla
vedova divorziata di un ex deputato dell'Assemblea regionale
siciliana, la quale chiedeva che - previa disapplicazione del
regolamento di previdenza - l'Assemblea fosse condannata al pagamento
di quanto dovuto a titolo di assegno vitalizio di reversibilità, il
tribunale di Palermo, in composizione monocratica, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17 del regolamento di previdenza per i
deputati approvato dall'Assemblea regionale nella seduta n. 176 del
19 luglio 1973 (e successive modificazioni, fino a quella del
5 agosto 1997), nella parte in cui non prevede il diritto alla
reversibilità per il coniuge divorziato;
che, secondo quanto premette in fatto il giudice a quo,
l'attrice, coniuge divorziata di un ex deputato dell'Assemblea
siciliana deceduto nel giugno del 1994, ha chiesto l'attribuzione del
vitalizio, attesa l'evidente natura previdenziale del medesimo;
che il regolamento di previdenza per i deputati
dell'Assemblea regionale siciliana emanato ai sensi dell'art. 167 del
regolamento interno dell'Assemblea (il cui fondamento normativo
risiede nell'art. 4 dello Statuto regionale), modificato fino al
5 agosto 1997, e da ultimo abrogato dall'art. 30 del nuovo
regolamento, prevedeva (art. 17) l'attribuzione dell'assegno, purché
non fosse stata pronunciata sentenza di separazione personale o di
divorzio;
che tale regolamento - osserva il remittente - non
costituisce uno degli interna corporis dell'organo regionale, come
tale sottratto al vaglio di legittimità costituzionale di questa
Corte;
che la questione rileverebbe ai fini della decisione della
causa poiché sarebbe proprio l'art. 17 censurato a impedire che
all'attrice venga concesso il richiesto emolumento;
che essa non sarebbe manifestamente infondata, atteso che la
vedova divorziata dell'ex deputato regionale verrebbe discriminata
rispetto al diverso trattamento riservato dall'art. 16 del
regolamento del Senato, approvato il 10 febbraio 1994, agli ex
coniugi dei senatori della Repubblica, in conformità allo spirito
della legislazione successiva al nuovo diritto di famiglia, di cui
all'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e, in particolare,
all'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74;
che, del resto, la stessa Assemblea regionale siciliana si
sarebbe conformata a tali principi con il nuovo regolamento approvato
in data 16 febbraio 2000.
Considerato che il rimettente impugna l'art. 17 del regolamento
di previdenza per i deputati, approvato dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973, e successive
modificazioni intervenute, fino a quella del 5 agosto 1997;
che tale disposizione ha natura regolamentare (così come,
del resto, si autoqualifica) e, pertanto, è norma secondaria
sottratta al sindacato di legittimità costituzionale;
che la questione sollevata è, pertanto, manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17 del regolamento di
previdenza per i deputati, approvato dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973, e successive
modificazioni intervenute fino a quella del 5 agosto 1997, sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di
Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte