Ordinanza n. 195/1976
Altra decisione · depositata il 28/07/1976 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 355/1974
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
14 agosto 1974, n. 355 (conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge
24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello
Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), promosso con
ordinanza emessa il 29 novembre 1974 dal pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Sada Germano e la Cassa di Risparmio
di Torino ed altro, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile
1975.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata,
in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge 14 agosto 1974, n. 355, nella parte in cui
dispone che, ai fini della applicazione della nuova disciplina del
trattamento preferenziale di quiescenza a favore degli ex combattenti
previsto dalla citata legge, innovativa rispetto alla legge n. 336 del
1970, dovevano essere confermate le domande di collocamento a riposo
presentate fra il 30 giugno e l'8 luglio 1974, mentre l'operatività
delle domande presentate in precedenza sarebbe rimasta invece
indipendente da tale condizione, salvo ritiro di domanda da parte
dell'interessato.
Considerato che nel giudizio principale è controverso il
trattamento giuridico applicabile al caso di specie;
che nell'ordinanza di rinvio manca qualsiasi motivazione circa la
necessaria pregiudizialità della questione sollevata in relazione alla
definizione del giudizio principale;
che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il giudizio al
riguardo è di stretta competenza del giudice a quo;
che pertanto si rende necessario rinviare gli atti al giudice
stesso perché proceda al giudizio di rilevanza, a norma dell'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, tenuto espressamente conto della
puntuale situazione di fatto e di diritto individuale nel giudizio
principale, in relazione alla applicabilità della normativa
denunciata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte