Ordinanza n. 195/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 116r.d. 1736/1933
usata come parametro
citata
- art. 25r.d. 1736/1933
- art. 24r.d. 1736/1933
- art. 13r.d. 1736/1933
- art. 55r.d. 1736/1933
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, n. 2,
del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario,
sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di
emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) promosso con
ordinanza emessa il 16 febbraio 1980 dal Pretore di Nardò nel
procedimento penale a carico di Romano Salvatore, iscritta al n. 445
del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 215 del 1980;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Nardò con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 n. 2
r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, nella parte in cui per "i casi più
gravi" consente di punire l'emissione di assegni a vuoto con la
reclusione in riferimento agli artt. 25, 24, 13, 55 e segg. 70 e 101 e
segg. e 3 della Costituzione.
Considerato che la questione, in relazione agli artt. 24 e 25 della
Costituzione, è stata già ritenuta non fondata dalla sentenza n. 131
del 1970; che le restanti censure, riguardanti, da un lato, una
sanzione dententiva al di fuori dell'astratta previsione di legge (art.
13) con possibili diseguaglianze, e dall'altro una "delega" di natura
legislativa al potere giudiziario (artt. 55 e segg. 70 e 101 e segg.),
sono già implicitamente confutate dalla citata pronunzia; che questa
Corte ha reiteratamente affermato la legittimità delle espressioni
normative che fanno ricorso a nozioni o concetti di uso comune, per i
quali non si richiede al giudice un impegno diverso dal normale compito
di interpretazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 116 n. 2 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736,
sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 25, 24,
13, 55 e segg. 70, 101 e segg. e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte