Ordinanza n. 195/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice
penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre
1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
militare di Verona nel procedimento penale a carico di Boehme Ingo,
iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Boehme
Ingo, imputato del reato di "mancanza alla chiamata" di cui all'art.
151 del codice penale militare di pace, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale militare di Verona, con ordinanza del
7 novembre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 151 del codice penale militare di
pace nella parte in cui non prevede la medesima disciplina di cui ai
commi quinto e settimo dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, come
sostituito dall'art. 2 della legge n. 695 del 1974, e cioè
l'estinzione del reato o la cessazione degli effetti penali della
condanna qualora l'imputato o il condannato risulti già incorporato
per prestare il servizio militare di leva;
Considerato che questa Corte, con ordinanze nn. 83 e 90 del 1991,
ha già dichiarato manifestamente infondata la medesima questione;
che nell'ordinanza di rimessione non sono prospettati argomenti
nuovi o diversi che possano indurre la Corte a modificare la propria
decisione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di Verona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte