Ordinanza n. 195/1996
Altra decisione · depositata il 12/06/1996 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
citata
- art. 2d.lgs. 266/1992
- art. 2legge 421/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi della
Provincia autonoma di Bolzano 3 luglio 1959, n. 6 (Ordinamento degli
uffici e del personale della Provincia di Bolzano); 3 ottobre 1991,
n. 27 (Modifiche all'ordinamento del personale); 16 ottobre 1992, n.
36 (Riordinamento dello Stato giuridico del personale); degli artt.
2, 4, 6, 10 e 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23
aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della
Provincia di Bolzano); dell'art. 4 della legge della Provincia
autonoma di Bolzano 7 dicembre 1988, n. 54 (Modifiche all'ordinamento
del personale), come sostituito dall'art. 13 della legge della
Provicia autonoma di Bolzano 3 ottobre 1991, n. 27 (Modifiche
all'ordinamento del personale), promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei Ministri, notificato il 19 agosto 1994, depositato
in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 58 del registro
ricorsi 1994;
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 14 maggio 1996 il giudice relatore
Massimo Vari;
Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente;
Ritenuto che, con ricorso notificato in data 19 agosto 1994, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi
regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e
coordinamento), varie disposizioni legislative della Provincia
autonoma di Bolzano, in quanto non adeguate ai nuovi principi in
materia di pubblico impiego dettati dalla legislazione statale, in
particolare dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dai
decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n.
546;
che le censure vengono rivolte avverso la legge provinciale 3
luglio 1959, n. 6 (Ordinamento degli uffici e del personale della
Provincia di Bolzano), la legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27
(Modifiche all'ordinamento del personale), la legge provinciale 16
ottobre 1992, n. 36 (Riordinamento dello stato giuridico del
personale), nel loro complesso, nonché avverso gli artt. 2, 4, 6, 10
e 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento
della struttura dirigenziale della Provincia di Bolzano) e l'art. 4
della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54 (Modifiche
all'ordinamento del personale), come sostituito dall'art. 13 della
legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27;
che si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di
Bolzano, deducendo l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso;
che, in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello
Stato ha depositato una memoria, nella quale, rilevato che la
Provincia autonoma di Bolzano, con legge provinciale 10 agosto 1995,
n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia), ha
adeguato la propria normativa ai parametri invocati, si deduce
l'avvenuta cessazione della materia del contendere;
che, del pari, la difesa della Provincia autonoma di Bolzano, con
memoria presentata in prossimità dell'udienza, ha chiesto che, a
seguito della entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del
1995, sia dichiarata cessata la materia del contendere;
che, successivamente, in data 9 maggio 1996, l'Avvocatura
generale dello Stato ha depositato un atto di rinuncia al ricorso,
"essendo venuto meno l'interesse ad ottenere una pronuncia della
Corte costituzionale", rinuncia accettata dalla Provincia autonoma di
Bolzano;
Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa
accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative
per i giudizi davanti a questa Corte, l'estinzione del processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte