Ordinanza n. 195/1997
Altra decisione · depositata il 24/06/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 4legge 431/1985
- art. 1legge 431/1985
- art. 13legge 394/1991
- art. 6legge 394/1991
citata
- art. 82legge 312/1985
- art. 1legge 312/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Provincia di Bolzano, riapprovata dal Consiglio provinciale di
Bolzano in data 3 maggio 1995, contenente "Modifiche di leggi vigenti
sulla sperimentazione agricola, sulle foreste e sulla caccia",
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,
notificato il 19 maggio 1995, depositato in Cancelleria il 29
successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1995;
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il ricorrente,
e l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano;
Ritenuto che con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della delibera legislativa riapprovata
dal Consiglio provinciale di Bolzano in data 3 maggio 1995,
contenente "Modifiche di leggi vigenti sulla sperimentazione
agricola, sulle foreste e sulla caccia", in riferimento agli artt. 4
e 8, numeri 6, 15 e 16 dello statuto del Trentino-Alto Adige, e 5 del
d.P.R. (recte: decreto legislativo) 16 marzo 1992, n. 267.
In particolare, la Presidenza del Consiglio censura l'art. 5 della
delibera legislativa, concernente le autorizzazioni per le opere da
eseguirsi nelle aree protette. A parere della difesa erariale la
disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 4 dello statuto, in
quanto non coerente con la legge 8 agosto 1985, n. 431 (da
considerarsi, a mente della sentenza n. 151 del 1986 di questa Corte,
norma fondamentale di riforma economico-sociale), ed in particolare
con l'art. 1, lettera f (che sottopone a protezione paesaggistica i
territori compresi in parchi e riserve nazionali o regionali);
nonché con i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 82 del
d.P.R. n. 616 del 1977 (introdotti dall'art. 1 del d.-l. 27 giugno
1985, n. 312, e che prevedono un'autorizzazione speciale per ogni
modificazione dei luoghi protetti al fine di garantire il valore
artistico-culturale del bene paesaggistico). La predetta disposizione
risulterebbe altresì in contrasto con il principio di
subordinazione, nei parchi naturali, delle opere e degli altri
interventi ad un controllo speciale di compatibilità con i valori
naturalistici tutelati, sancito dall'art. 13 della legge 6 dicembre
1991, n. 394.
In secondo luogo, vengono censurate le norme contenute nell'art.
6, primo comma, lettere b) ed r), che consentono la caccia alla
faina, alla marmotta e al tasso: si ritiene che esse violino l'art.
18, primo comma, della legge n. 157 del 1992.
Con la terza censura, si denuncia la violazione da parte dell'art.
6, primo comma, lettere a), b) e c) (recte: lettera b), che
sostituisce l'art. 4, primo comma, lettere a), b) e c) della legge
provinciale 17 luglio 1987, n. 14), nella parte in cui fissa limiti
temporali di caccia non conformi a quelli sanciti dall'art. 18 della
legge n. 157 del 1992; con la quarta, si rileva che le norme
contenute nell'art. 6, primo comma, punto 2 (recte: lettera b)), non
garantiscono il rispetto della tassatività delle specie cacciabili
sancito nell'art. 18 della legge n. 157 del 1992; con la quinta, si
denuncia la violazione da parte dell'art. 6, primo comma, lettere u)
e v), disciplinanti la possibilità dell'uccellagione, della cattura
e utilizzazione della selvaggina (recte: nella parte in cui
trasferisce le competenze prima attribuite al presidente del comitato
caccia all'assessore provinciale competente in materia di caccia),
dei principi contenuti negli artt. 3 e 4 della legge n. 157 del 1992.
Si rileva inoltre, su quest'ultimo punto, il contrasto sia con il
tassativo divieto di uccellagione stabilito dall'art. 3 della stessa
legge (penalmente sanzionato dall'art. 30) che con i limiti e le
modalità del prelievo stabiliti dal successivo art. 4.
Ed infine, si rileva che le norme contenute nell'art. 6, primo
comma, lettera mm), che consentono in ogni tempo la cattura o
l'uccisione di specie cacciabili, si porrebbero in contrasto con i
principi stabiliti dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992, in
quanto non vengono osservate le garanzie di un controllo della fauna
selvatica effettivamente giustificato dai motivi ammissibili ed
appropriatamente eseguito;
che si è costituita la provincia autonoma di Bolzano,
concludendo per l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del
ricorso governativo;
che in prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato
ha depositato atto di rinuncia, rilevando che con legge provinciale
del 28 novembre 1996, n. 23 la materia oggetto della delibera
legislativa impugnata è stata diversamente disciplinata, così
eliminando ogni interesse al ricorso;
che la rinuncia al ricorso è stata regolarmente accettata dalla
provincia autonoma di Bolzano;
Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa
accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del
processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte