Ordinanza n. 195/2001
Altra decisione · depositata il 14/06/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 2legge 160/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
della Regione Siciliana, approvata il 24 ottobre 2000, recante "Norme
per la prosecuzione dell'attività di censimento, inventariazione e
catalogazione dei beni culturali siciliani", promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il
30 ottobre 2000, depositato in cancelleria l'8 novembre 2000 ed
iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2000.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
con ricorso notificato il 30 ottobre 2000 e depositato il successivo
8 novembre, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 51, 97 e
136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana
il 24 ottobre 2000 (disegno di legge n. 1092), recante "Norme per la
prosecuzione dell'attività di censimento, inventariazione e
catalogazione dei beni culturali siciliani";
che la disposizione censurata autorizza l'assessore regionale
per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione,
"attesa la necessità di sopperire alla carenza di figure
professionali specifiche nell'ambito storico-artistico, ad avvalersi
del personale utilizzato sul territorio della Regione Siciliana per
l'attività catalografica in virtù della legge 20 maggio 1988,
n. 160, secondo le modalità di cui all'art. 2";
che, ad avviso del ricorrente, sarebbe contrario al principio
di buon andamento della pubblica amministrazione limitare l'ambito
dei possibili destinatari dei nuovi contratti esclusivamente ai
soggetti che hanno in passato svolto per un breve periodo analoga
attività ai sensi della legge 20 maggio 1988, n. 160, che ha
convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86
(Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di
mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema
informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale),
nell'apodittico presupposto che tali soggetti possiedano, rispetto ad
altri, una qualificazione professionale superiore;
che, secondo il Commissario dello Stato, la medesima
disposizione regionale, oltre a introdurre una ingiustificata
disparità di trattamento in danno dei soggetti che hanno esercitato
le medesime attività, in virtù della stessa legge n. 160 del 1988,
nel rimanente territorio nazionale, individuerebbe destinatari
predeterminati in violazione dell'art. 51 della Costituzione, che
garantisce a tutti i cittadini l'accesso agli uffici pubblici in
condizioni di eguaglianza;
che, infine, la disposizione denunciata riprodurrebbe
sostanzialmente, in violazione dell'art. 136 della Costituzione,
l'art. 3 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana
nella seduta del 24 marzo 1996 (Provvedimenti per il personale della
catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la custodia e
fruizione dei beni culturali ed ambientali), dichiarato
costituzionalmente illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 59
del 1997.
Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge
approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 24 ottobre 2000,
recante "Norme per la prosecuzione dell'attività di censimento,
inventariazione e catalogazione dei beni culturali siciliani", è
stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione dell'art.
3, oggetto di censura, sicché risulta definitivamente preclusa la
possibilità che sia conferita efficacia alla disposizione in esso
contenuta;
che pertanto, in conformità alla costante giurisprudenza di
questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 382 e n. 381 del 2000), deve
dichiararsi cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte