Ordinanza n. 196/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/07/1984 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 525/1982
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R.
9 agosto 1982, n. 525 (Concessione di amnistia per reati tributari),
promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1983 dal tribunale di Prato
nei procedimenti penali a carico di Campani Diego ed altro, iscritta al
n. 264 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 198 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Considerato che, con ordinanza datata 3 febbraio 1983 (reg. ord. n.
264 del 1983), il tribunale di Prato ha sollevato questione incidentale
di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 9 agosto 1982, n.
525, nella parte in cui detta norma non prevede l'applicabilità
dell'amnistia per reati finanziari anche ai contribuenti nei confronti
dei quali sia già intervenuto accertamento definitivo da parte del
competente ufficio, per pretesa violazione del principio di
eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione;
rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene alcun riferimento
alla fattispecie concreta e che la rilevanza della questione è
affermata in maniera apodittica, senza alcuna motivazione al riguardo;
ritenuto pertanto che è stata così elusa la prescrizione
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a
quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini e i motivi della
questione;
che, conseguentemente, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte (sentenza n. 127 del 1983; ordinanze nn. 130, 140, 257, 258, 259
e 344 del 1983) la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, sollevata,
con riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del
tribunale di Prato del 3 febbraio 1983, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte